Art. 4.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin,
benalaxyl,  bromoxynil,  desmedipham, ioxynil e phenmedipham revocati
ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, del presente decreto, e' consentita
fino al 28 febbraio 2006.
    2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2010.
    3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2008.
    4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari
revocati,   contenenti   alpha-cypermethrin,  benalaxyl,  bromoxynil,
desmedipham,  ioxynil  e  phenmedipham  sono  tenuti ad adottare ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1° marzo 2005.
      Roma, 18 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 213