Art. 4. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2006. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2010. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2008. 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° marzo 2005. Roma, 18 giugno 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 213