Art. 4. Modalita' per il trasferimento delle risorse umane e strumentali 1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le unita' di personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono trasferite alla regione Sardegna per l'inquadramento nel ruolo provvisorio di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180. 2. Alla medesima data di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Sardegna le risorse informatiche nonche' quelle strumentali risultanti dalla ricognizione effettuata avendo riguardo alle funzioni ed ai compiti conferiti, e individuate negli inventari allegati all'apposito verbale di consegna sottoscritto tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il rappresentante della Regione.