Art. 4.
                   Modalita' per il trasferimento
                  delle risorse umane e strumentali
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento,  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la funzione
pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze, le unita'
di  personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2
del  presente  decreto,  sono  trasferite  alla  regione Sardegna per
l'inquadramento nel ruolo provvisorio di cui all'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180.
  2.  Alla  medesima  data  di  cui  al  comma 1 sono trasferite alla
regione  Sardegna  le risorse informatiche nonche' quelle strumentali
risultanti   dalla   ricognizione  effettuata  avendo  riguardo  alle
funzioni  ed  ai  compiti  conferiti,  e  individuate negli inventari
allegati   all'apposito  verbale  di  consegna  sottoscritto  tra  il
rappresentante  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
il rappresentante della Regione.