Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie   ed  internazionali  -
                                  Direzione  generale delle politiche
                                  agricole    agro    industriali   e
                                  nazionali  -  Ispettorato  centrale
                                  repressione frodi
                                  Al    Comando    carabinieri    del
                                  Ministero delle politiche agricole
                                  Al   Comando   carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                  Agli  Assessorati  dell'agricoltura
                                  delle regioni
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze  -  Agenzia  delle dogane -
                                  Comando generale Guardia di finanza
                                  - Ufficio operativo
                                  All'AGEA  -  Servizio  di controllo
                                  interno    -   Ufficio   esecuzione
                                  pagamenti - Servizio tecnico

  La  pratica  dell'aumento  della  gradazione alcolometrica volumica
naturale  dei  prodotti  a  monte  dei  vini  da tavola e dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), di cui al capo
III,  art.  34  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99 del Consiglio, e'
disciplinata  dal  decreto  del  Ministero delle politiche agricole e
forestali  del  30 luglio  2003 e dalla circolare del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003.
  I  produttori  che  intendano  beneficiare  degli  aiuti comunitari
previsti  dall'art.  34 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99
per  i  mosti  di  uve  concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati
rettificati  (MCR)  utilizzati,  dovranno  osservare  le condizioni e
modalita'   stabilite  per  aumentare  il  titolo  alcolometrico  dei
prodotti  vinicoli  per  i  quali  ai sensi del citato regolamento e'
stato autorizzato detto aumento.
  Per   quanto   riguarda   l'intervento   per   l'utilizzazione   in
vinificazione   dei   mosti  d'uva  concentrati  e  dei  mosti  d'uva
concentrati   rettificati,   gli   importi  degli  aiuti  sono  stati
riconfermati  nella  misura  prevista nella campagna precedente, come
segue:

=====================================================================
     Zona viticola      |     Prodotto      |     Euro % VOL/HL
=====================================================================
C2                      |M.C.               |1,446
C2                      |M.C.R.             |1,955
C3                      |M.C.               |1,699
C3                      |M.C.R.             |2,206

           A. Condizioni per la pratica dell'arricchimento
  Le  operazioni  di  arricchimento  sono permesse soltanto quando il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo dei prodotti a monte
del  vino  e'  per  il  vino  da  tavola di almeno 8% vol. nella zona
viticola  C1b, 8,5% vol. nella zona viticola CII e 9% vol. nella zona
viticola  CIIIb;  per  il  V.Q.P.R.D.,  di  almeno 9% vol. nella zona
viticola C1b, 9,5% vol. nella zona viticola CII e 10% vol. nella zona
viticola CIIIb.
  L'aggiunta  di  mosto  di  uve concentrato (M.C.) e di mosto di uve
concentrato   rettificato   (M.C.R.)  non  puo'  avere  l'effetto  di
aumentare:
    di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico;
    di  oltre  il  6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle
operazioni di arricchimento.
  Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei
prodotti oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare
superiore  al  12,5%  vol.  per la zona viticola CIb, 13% vol. per la
zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb.
  L'arricchimento  con  il  mosto  d'uva  concentrato  o  concentrato
rettificato puo' essere eseguito, fino al 31 dicembre 2004, solamente
sulle  uve  fresche,  sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente
fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona
viticola in cui le uve fresche sono state raccolte.
  Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto
concentrato  e/o  rettificato  riferito  al  grado rifrattometrico si
dovra'   utilizzare   la  tabella  che  figura  nell'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.
  Qualora si tratti di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari
si  richiama  l'attenzione  che  gli stessi possono beneficiare degli
aiuti  comunitari  a  condizione  che  il documento che accompagna la
merce  o  altra documentazione rilasciata dall'autorita' di controllo
del  Paese  di provenienza, attesti che il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente  da uve da vino od a duplice attitudine (lettera D, 4°
periodo).
  Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto del Ministero delle politiche
agricole  26 luglio  2000, la presentazione della dichiarazione delle
superfici vitate costituisce il presupposto per l'accesso alle misure
di  mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui
al regolamento CE n. 1493/99.
  Cio'   significa   che   il   richiedente  deve  essere  pienamente
consapevole  che,  in  caso  di acquisto di uve o mosti, la eventuale
mancata   presentazione,   da   parte   del   suo   fornitore,  delle
dichiarazioni   delle   superfici   vitate   e   delle  dichiarazioni
vitivinicole  comportera',  a suo sfavore, la riduzione od esclusione
dell'aiuto  all'arricchimento,  come  previsto  dal regolamento CE n.
1282/01,  dal  decreto  ministeriale  1° agosto  1995  e  dal decreto
ministeriale 26 luglio 2000, anche se e' stato compilato e presentato
il modello F1.
                 B. Scritture contabili obbligatorie
Registri di carico e scarico (art. 11 regolamento (CE) n. 884/01).
  L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento e' soggetto
all'obbligo   della   tenuta   dei  registri  di  carico  e  scarico,
preventivamente   timbrati   e   vidimati   dall'ufficio   periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio
(di  seguito  denominato  «organo  di controllo» ai sensi del decreto
ministeriale  30 luglio 2003) oppure dai comuni (decreto dirigenziale
del  22 novembre 1999, Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000) da
cui  risulti  anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto
arricchito,  conformemente  a quanto disposto dal regolamento (CE) n.
884/01 e dal decreto ministeriale n. 768/1994.
Registro degli arricchimenti (art. 14 regolamento (CE) n. 884/01).
  Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo
all'aumento  del  titolo  alcolometrico,  che  deve essere timbrato e
vidimato  come  il  registro  di  carico  e  scarico  sopracitato,  e
contenere  tutte  le  indicazioni  previste  dal  regolamento (CE) n.
884/01.
  In   tale   registro   devono  essere  annotate  le  operazioni  di
arricchimento   con   l'osservanza  delle  modalita'  e  dei  termini
prescritti  dall'art.  25  del  regolamento  (CE)  n.  1622/2000  del
24 luglio   2000,  e  comunque  prima  della  fine  di  ogni  singola
operazione.
  Al   compimento   dell'ultima  operazione  di  arricchimento  della
campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei
totali  e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino
da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento.
Registro  di  fabbricazione  o  elaborazione del concentrato (art. 14
regolamento (CE) n. 884/01).
  Coloro  che  producono nei propri impianti mosti di uve concentrati
e/o  mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime
acquistate   o   lavorate   per   conto   terzi,  oltre  ai  registri
precedentemente  indicati,  devono  tenere  un  registro  in cui deve
essere  evidenziata  la  zona  viticola di provenienza dei mosti muti
trasformati  in  MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle
uve  raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella
zona viticola CIIIb.
  Nello  stesso  registro  devono  essere riportati i dati menzionati
all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/01.
Registro  di  magazzino  del concentrato (art. 15 regolamento (CE) n.
884/01).
  Qualora,  prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del
mosto  di  uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato
trasferisca  in  altro  deposito  tutta  o  una  parte  dei  MC e MCR
ottenuti,  deve  trascrivere  separatamente  nel registro di carico e
scarico   relativo   a   ciascuno   deposito   (timbrato  e  vidimato
dall'Ufficio  periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi)
i  prodotti  trasferiti  rispettando  le  rispettive zone viticole di
provenienza,  nonche'  riportare  i  dati  prescritti  dall'art.  15,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/01.
Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento.
  L'operatore, prima di iniziare le operazioni di arricchimento, deve
far   pervenire  agli  uffici  periferici  dell'organo  di  controllo
competenti  per  territorio  una  dichiarazione  conforme  al modello
allegato  alla  circolare  del Ministero delle politiche agricole del
1° agosto  2003,  contenente  le  indicazioni prescritte all'art. 25,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000
(generalita'  del  dichiarante,  designazione  dei  prodotti  base da
arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR) ecc.) (vedi modello A).
  La  dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di
arricchimento, dovra' pervenire agli uffici periferici dell'organo di
controllo  entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di
svolgimento  dell'operazione  di  arricchimento, anche per telefax, o
per  posta  elettronica agli indirizzi email degli stessi, pubblicati
sul  seguente  sito internet del Ministero delle politiche agricole e
forestali: www.politicheagricole.it/icrf/home.asp
  E'   a   carico  del  richiedente  l'onere  di  verificare  che  la
comunicazione  pervenga al competente organo di controllo nel termine
previsto,  considerato  che  per determinare il rispetto del suddetto
termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione.
  Per  le  comunicazioni  inviate tramite fax o posta elettronica, fa
fede  la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, sempre
che  il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale
o parziale, ricezione della comunicazione medesima.
  Le  operazioni  di  arricchimento  effettuate senza il rispetto dei
termini,  modalita' e registrazioni suindicati, non saranno ammesse a
beneficiare degli aiuti comunitari.
                   C. Documenti di accompagnamento
  Si  ricorda  che  i  documenti  di accompagnamento dei mosti di uve
concentrati  e/o  concentrati  rettificati  devono  recare  tutte  le
indicazioni  prescritte  dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n.
884/01.
D.  Dichiarazione  di  fabbricazione  dei  mosti di uva concentrati e
                       concentrati rettificati
  La  dichiarazione  di  fabbricazione,  di  cui  al modello D, e' il
documento  con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i
quantitativi  (in  peso  netto)  di  prodotti  consegnati  a terzi od
utilizzati   direttamente   per   le   operazioni  di  arricchimento,
rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone
viticole.
  Tale dichiarazione deve altresi' precisare il grado rifrattometrico
%  a  20°  C, il luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e
deve  fornire  i  dati identificativi del documento che accompagna il
prodotto.
  Ogni dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti nel
corso della stessa campagna vitivinicola.
  Per  i  prodotti  originari  della  zona  CIIIa  e CIIIb (fuori del
territorio   italiano),   il   fabbricante  e'  tenuto,  altresi',  a
trasmettere  agli  Uffici  periferici  dell'organo  di  controllo, un
attestato dell'organismo di intervento del Paese da cui e' originario
il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati:
    nome  del  produttore,  documenti  di accompagnamento, natura del
prodotto,  peso  netto,  grado  rifrattometrico  %  a 20° C, luogo di
partenza della merce;
    dichiarazione   del  fornitore  attestante  che  il  prodotto  e'
proveniente  esclusivamente  dalle  varieta'  di  viti raccomandate o
autorizzate di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1493/99.
  Tale  attestato dovra' essere in ogni caso accompagnato da relativa
traduzione  in  lingua  italiana sotto la diretta responsabilita' del
fabbricante.
  Qualora  il  mosto  concentrato  e/o  rettificato venga venduto dal
fabbricante  ad  un  intermediario,  quest'ultimo  dovra'  consegnare
all'acquirente  la  dichiarazione  di fabbricazione rilasciatagli dal
fabbricante.
  I  trasformatori  di  MC che direttamente concentrano il mosto e lo
utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo
modello D.
           E. Controlli sulle operazioni di arricchimento
  Organi  delegati  al  controllo, in virtu' degli accordi intercorsi
con  l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del Ministero delle
politiche  agricole  e forestali (che assicura una costante azione di
coordinamento)  sono  gli Uffici periferici dell'Ispettorato medesimo
territorialmente  competenti,  che gia' da anni svolgono tale compito
con assoluta garanzia di competenza e professionalita'.
  Tali  Uffici  segnaleranno a questa Agenzia eventuali irregolarita'
riscontrate nel corso dei controlli diretti ad accertare il rispetto,
da  parte  degli  operatori,  della normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia.
  In  particolare,  in  conformita' a quanto gia' previsto nella gia'
citata   normativa  ministeriale  che  disciplina  le  operazioni  di
arricchimento,  al termine delle operazioni di arricchimento e previa
richiesta  dell'operatore  i predetti uffici verificheranno, per ogni
singola  richiesta  di contributo, la regolare tenuta dei registri di
carico   e   scarico  e  del  registro  di  fabbricazione  del  mosto
concentrato e/o rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo
modello D.
  Inoltre   occorre   verificare   la   tenuta   del  registro  degli
arricchimenti secondo le norme imposte dalla legislazione vigente sia
comunitaria che nazionale, relativamente alla completezza di tutte le
informazioni previste quali:
    estremi delle dichiarazioni preventive;
    numero e data di presentazione delle stesse;
    data  in  cui  hanno  effettivamente avuto luogo le operazioni di
arricchimento;
    quantita'   del  vino  oggetto  della  pratica  di  arricchimento
suddiviso per vino da tavola e V.Q.P.R.D.;
    dati  relativi  alla  quantita'  del  prodotto  arricchito e zona
viticola;
    quantita'  e  qualita'  del  mosto  utilizzato e relativa zona di
provenienza;
    prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta;
    percentuale di aumento del titolo alcometrico (non superiore a 2%
vol.)  e del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non piu' del
6,5%)   nonche'   l'indicazione   dell'eventuale   declassamento  del
V.Q.P.R.D. a vino da tavola, dopo l'operazione di arricchimento.
  Dopo  aver provveduto alla verifica della documentazione di cantina
necessaria   ai   fini  della  richiesta  del  contributo,  l'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per
territorio,   trasmettera'   entro   la   data  del  1° aprile  2005,
direttamente a questa Agenzia - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via
Torino, 45   (00184)   Roma,  l'attestato/lista  di  controllo  delle
operazioni  di  arricchimento  redatto  secondo l'allegato modello C,
riportante  l'analisi  delle  operazioni  di  verifica  effettuate  e
l'approvazione, o meno, delle operazioni stesse.
  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  da parte degli Uffici
periferici    dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi,   la
comunicazione  all'Agea  dell'esito  dei controlli effettuati avviene
inviando  esclusivamente  il  suddetto  attestato  (da anticipare via
telefax  al  numero Agea  06/4453940)  mantenendo invece agli atti la
documentazione di supporto.
  In  conformita'  a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95,
la  documentazione dovra' essere conservata ordinatamente in appositi
fascicoli  per almeno dieci anni, registrandone l'ubicazione anche in
vista  di  eventuali  controlli disposti dagli organi di supervisione
comunitari e nazionali.
  Si  pregano  gli  Ispettorati  di  compilare gli attestati/liste di
controllo  (modelli  C)  in  modo completo e di inviarli all'Agea con
tempestivita' e comunque entro la data suindicata del 1° aprile 2005,
trattandosi di documenti fondamentali per l'erogazione dell'aiuto nei
tempi   previsti   dalla   normativa  comunitaria  e  quindi  per  il
riconoscimento   della  spesa  effettuata  a  carico  del  Feoga-Sez.
Garanzia.
                F. Domanda di concessione dell'aiuto
  La  domanda  per  la  concessione  dell'aiuto deve essere compilata
esclusivamente   su   apposito   modulo   numerato   con   un  codice
identificativo univoco a barre (modello B) predisposto dall'Agea.
  Per   facilitare   il   reperimento  di  tale  modello,  l'Agea  ha
predisposto  sul  sito internet www.sian.it, una funzione disponibile
per  la  stampa  del  modello  in bianco (fino ad un massimo di dieci
modelli  per ogni accesso), nell'area «Modulistica», dal quale potra'
essere stampato gratuitamente.
  Il modulo dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice
a barre fungera' da identificativo unico.
  Requisiti  necessari  per la stampa della modulistica, da qualsiasi
postazione  munita di personal computer collegato alla rete internet,
sono i seguenti:
     Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);
     Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure;
    - Mozilla FireFox 0.8 (o superiore);
    - Netscape 7.1 (o superiore).
  Il  modulo  di  domanda  potra'  comunque  essere  eventualmente  e
gratuitamente  scaricato  presso  le  postazioni internet dell'Agea o
delle regioni.
  Le  modalita'  di compilazione della domanda sono disponibili nelle
«Note esplicative» presenti nell'area «Servizi - Software e manuali -
Manuali».
  Il  suddetto  modulo di domanda, una volta compilato, dovra' essere
presentato  in  duplice  copia  (originale  ed  una copia fotostatica
semplice) all'AGEA - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45
(00184)  Roma, entro due mesi dalla data di completamento dell'ultima
operazione  di  arricchimento  relativa  alla campagna di riferimento
(art. 14 regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000).
  Nel  caso di arricchimento effettuato in piu' depositi appartenenti
alla  medesima ditta, costituisce «ultima operazione» quella eseguita
per ultima in uno qualsiasi dei depositi stessi.
  Tutte  le  domande compilate dalla ditta, distintamente per ciascun
deposito,  dovranno  essere  trasmesse con lo stesso plico, dovendosi
procedere ad un'unica liquidazione del contributo.
  Si  fa  presente  che,  in  ogni  caso,  la  ditta richiedente deve
indicare  sul  modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale,
poiche'  la  mancata  indicazione  dello stesso costituisce motivo di
anomalia.
  Alla  domanda di aiuto devono essere allegati i seguenti documenti,
in duplice copia:
    1) copia  del  frontespizio  del  registro  di arricchimento e di
tutte  le  pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per
le quali viene richiesto il contributo;
    2) modello  di  introduzione  del  mosto (Modello E) indicante le
vasche  nelle  quali  e'  stato  depositato  il mosto concentrato e/o
rettificato  con  la  relativa capacita' e la quantita' introdotta in
ciascuna  vasca,  distinguendo  tra prodotto acquistato e prodotto di
produzione propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi;
    3) dichiarazione   di   fabbricazione   in  originale  del  mosto
concentrato e/o rettificato (Mod. D);
    4) elenco  dei  quantitativi  dei mosti e vini in fermentazione e
relativa   zona   vinicola,   con   l'indicazione  dei  documenti  di
accompagnamento e gradazione potenziale;
    5) certificato  di  iscrizione  al Registro delle imprese, da cui
risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti
e  che  non  e'  sottoposta  a dichiarazione di fallimento o ad altre
procedure concorsuali;
    6) i  produttori devono presentare alla Prefettura di competenza,
e  per  conoscenza all'Agea, domanda per la richiesta del certificato
antimafia che verra', dalla stessa Prefettura, trasmesso direttamente
all'Agea   per   richieste   di   aiuto   di   importi   superiori  a
Euro 154.937,07  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1998).
  Detta  certificazione  non e' necessaria, invece, per le domande di
aiuto di importo fino a Euro 154.937,07.
                 G. Pagamento anticipato dell'aiuto
  I  produttori  possono  chiedere, non prima del 1° gennaio 2005, il
pagamento  di  un  anticipo  corrispondente  all'aiuto  calcolato sui
prodotti  utilizzati  per l'aumento del titolo alcometrico richiesto,
previa  costituzione di una cauzione a favore dell'Agea, pari al 120%
dell'aiuto  medesimo.  Alla cauzione dovra' essere allegata una copia
fotostatica.
  Lo  schema della fidejussione e' quello di cui all'allegato G della
presente circolare.
  Alla  domanda  di anticipo dovra' essere comunque allegata tutta la
documentazione indicata al punto F del presente documento.
H. Controlli  con  le  dichiarazioni  vitivinicole  e delle superfici
                               vitate
  Si  fa presente che viene preliminarmente controllata la presenza e
la  correttezza  del  codice  fiscale  indicato nella domanda, previo
incrocio con l'anagrafe tributaria.
  Eventuali  incongruenze  dello  stesso, ove non sanabili d'ufficio,
costituiranno anomalia.
  Di  seguito  vengono descritti i criteri applicati per il controllo
di  tutte  le domande di aiuto del settore vino - Camp. 2004/2005 con
le  dichiarazioni  vitivinicole  e  le  dichiarazioni delle superfici
vitate.
  Il  controllo,  effettuato  attraverso  incroci  tra le banche dati
informatizzate, mira a definire l'ammissibilita' all'aiuto attraverso
l'accertamento  della  regolarita'  degli  adempimenti previsti per i
produttori,  ai  sensi  del reg. CE della Commissione n. 1282/01, del
decreto  ministeriale  del  1° agosto  1995  e  successive  modifiche
(relativi alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del
decreto  ministeriale del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazioni
delle superfici vitate).
  Oggetto  di  controllo  e'  tutta  la  documentazione  prodotta dai
richiedenti   l'aiuto,   in   particolar   modo   la  presenza  della
dichiarazione  vitivinicola  (raccolta  uva  e  produzione  vino) del
soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria per il
diritto  all'aiuto; nel caso quindi di assenza di tale dichiarazione,
l'Agea non potra' procedere all'erogazione del beneficio stesso.
  Per  quanto  attiene  l'esame  delle dichiarazioni vitivinicole del
richiedente l'aiuto, il controllo viene svolto nei seguenti modi:
    1) caso  in  cui  il  richiedente l'aiuto sia produttore di uve e
trasformatore  delle  stesse,  il  quale  non  riceve  uve  e/o altri
prodotti a monte del vino.
  Il  controllo viene effettuato prendendo i dati indicati nel quadro
C,  sez.  I  (raccolta  uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici
vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.
  Per   cio'   che   riguarda  le  modalita'  di  compilazione  della
dichiarazione  vitivinicola,  si  rimanda  alle indicazioni contenute
nelle istruzioni a tal fine predisposte.
  Attraverso  i  riferimenti  indicati nella sez. II (codice fiscale,
partita  IVA,  codice  a  barre della dichiarazione superfici vitate)
viene  controllata  la  presenza  della/e eventuale/i dichiarazione/i
delle superfici vitate.
  In  caso  di  mancato riscontro della dichiarazione delle superfici
vitate   (anomalia  segnalata  di  tipo  «2»),  viene  applicata  una
penalita'  nella  quantificazione  dell'aiuto  da  erogare secondo la
metodica  menzionata  nel  paragrafo  «Calcolo penalita' da applicare
all'aiuto»;
    2) caso  in  cui  il  richiedente  l'aiuto  sia e trasformatore e
produttore  di  uve proprie che riceva anche uve e/o altri prodotti a
monte del vino.
  Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:
    A.  i dati indicati nel quadro C, sez. I (raccolta uve) e sez. II
(dichiarazione    delle   superfici   vitate)   della   dichiarazione
vitivinicola del richiedente l'aiuto;
    B.   l'elenco   degli   attestati   di   consegna  allegati  alla
dichiarazione  vitivinicola  del  richiedente  l'aiuto (allegati F1 e
F2).
  Per  il  punto  A,  attraverso i riferimenti indicati nella sez. II
(codice  fiscale,  partita  IVA,  codice  a barre della dichiarazione
superfici  vitate)  viene controllata la presenza della/e eventuale/i
dichiarazione/i superfici vitate.
  In  caso  di  mancato riscontro della dichiarazione delle superfici
vitate   (anomalia  segnalata  di  tipo  «2»),  viene  applicata  una
penalita'  nella  quantificazione  dell'aiuto  da  erogare secondo la
metodica  menzionata  nel  paragrafo  «Calcolo penalita' da applicare
all'aiuto».
  Per  il  punto  B,  sulla base degli attestati di consegna allegati
alla  dichiarazione  vitivinicola vengono individuati i fornitori che
hanno  ceduto  uve  e/o  altri  prodotti a monte del vino al soggetto
richiedente l'aiuto.
  Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo:
    1.  Verifica  della  presenza  della  dichiarazione  vitivinicola
(raccolta  uve  e/o  produzione  vino)  per  i  fornitori  che  hanno
compilato l'allegato di tipo F1.
  In  caso  di  mancato  riscontro  della  dichiarazione vitivinicola
(anomalia segnalata di tipo «7»), viene applicata una penalita' nella
quantificazione  dell'aiuto  da  erogare, sulla base della superficie
viticola  da  cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore
al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita' vedi paragrafo
«Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»).
  La superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F,
riga F4, colonne 2 e 7 dell'allegato F1.
    2.  Verifica  della  presenza della dichiarazione delle superfici
vitate  per tutti i fornitori che abbiano compilato sia l'allegato di
tipo F1 sia di tipo F2.
  Nel  caso di allegato di tipo F1, una volta riscontrata la presenza
della   dichiarazione   vitivinicola,  viene  verificata  l'eventuale
compilazione del quadro C della dichiarazione (sez. I e sez. II).
  Se  detto  quadro viene compilato, con i riferimenti indicati nella
sez.   II   (codice  fiscale,  partita  IVA,  codice  a  barre  della
dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e
eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.
  Nel  caso  di  allegato  di  tipo F2, il controllo viene effettuato
considerando i dati riportati nel quadro C (sez. I e II).
  Con  i  riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita
IVA,  codice  a  barre  della  dichiarazione  superfici vitate) viene
controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici
vitate.
  In  caso  di  mancato riscontro della dichiarazione delle superfici
vitate   (anomalia  segnalata  di  tipo  «2»),  viene  applicata  una
penalita'  nella  quantificazione  dell'aiuto  da erogare, sulla base
della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve
del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita'
vedi paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»).
  La superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F,
riga  F4,  colonne  2  e 7 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C,
sez. I, riga C6, colonna 4, per l'allegato di fornitura F2;
    3.  caso  in  cui il richiedente l'aiuto sia trasformatore (senza
l'apporto  della  produzione  di uve proprie) il quale riceva uve e/o
altri prodotti a monte del vino.
  Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:
    1.   i   dati   eventualmente  indicati  nel  quadro  C,  sez. II
(dichiarazione    delle   superfici   vitate)   della   dichiarazione
vitivinicola del richiedente l'aiuto;
    2.   l'elenco   degli   attestati   di   consegna  allegati  alla
dichiarazione  vitivinicola  del  richiedente  l'aiuto (allegati F1 e
F2).
  Per  le  modalita' di controllo, si segue la procedura indicata per
il precedente caso 2.
Calcolo penalita' da applicare all'aiuto
  Qualora,   nel  corso  dei  controlli,  vengano  individuate  delle
anomalie  di tipo «2» e/o «7», sia per il richiedente l'aiuto che per
un  suo  fornitore,  l'Agea  procedera'  ad  applicare  una penalita'
all'aiuto da erogare calcolata nel seguente modo:
    A = ((B - C) / B) * 100 dove:
    A = percentuale di riduzione;
    B = superficie totale di produzione del richiedente l'aiuto;
    C = superficie totale consentita.
  In  particolare,  la superficie totale di produzione e' individuata
nel  dato  indicato  nel quadro G, sez. II, riga G8, colonna 5, nella
dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.
  La superficie totale consentita e' data dalla somma di:
    1.  la  superficie totale di raccolta (quadro C, sez. I, riga C6,
colonna  4)  della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto
con assenza di anomalie 2;
    2.  la superficie totale di fornitura (quadro F, riga F4) colonne
2  e  7  per  l'allegato di fornitura F1 e quadro C, sez. I, riga C6,
colonna  4,  per  l'allegato  di  fornitura  F2)  degli allegati alla
dichiarazione  vitivinicola  del  richiedente l'aiuto per i fornitori
con assenza di anomalie 2 e 7.
  Le  risultanze  del  controllo  con le modalita' suindicate vengono
trasmesse  ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie
affinche'   effettuino   un   riscontro   con   le  risultanze  della
documentazione in proprio possesso.
  Ove  non  si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e
quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre ad
AGEA,  entro  il  termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di
ricezione  della lettera raccomandata di Agea che segnala l'anomalia,
la documentazione necessaria per la sanatoria e precisamente:
    per  le  anomalie  di  tipo  2 copia conforme all'originale della
dichiarazione  delle  superfici vitate presentata presso lo sportello
della regione o lo sportello centrale AGEA;
    per  le  anomalie  di  tipo  7 copia conforme all'originale della
dichiarazione  vitivinicola di raccolta e/o produzione presentata dal
fornitore per la campagna 2004/2005.
  Decorso  il  suddetto  periodo  di  trenta  giorni, il procedimento
istruttorio  di  definizione  della  domanda  di  aiuto si intendera'
concluso  sulla  base  della  documentazione gia' in possesso di Agea
nonche'  di  quella  (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data,
con  cio'  determinandosi  il  diniego  oppure  il pagamento totale o
parziale  dello  stesso.  In  caso  di  diniego o pagamento parziale,
l'Agenzia provvedera' a notificarne le motivazioni.
                            I. Sanzioni.
  Qualora  dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di
arricchimento  non  sono  state  eseguite  in  conformita'  di quanto
stabilito  all'art.  34,  paragrafo  1,  del  reg. (CE) n. 1493/99 in
conformita'  con  l'allegato  V, lettera C dello stesso regolamento e
dalle  disposizioni  applicative  contenute nel reg. n. 1622/2000 del
24 luglio   2000  e  nella  presente  circolare,  l'aiuto  non  sara'
corrisposto.
  In  caso  di  mancato  rispetto  del termine di presentazione della
domanda di aiuto, l'aiuto sara' ridotto dello 0,5% per ogni giorno di
ritardo durante il periodo di due mesi.
  Qualora  il  termine  in questione venga superato di oltre due mesi
l'aiuto non sara' corrisposto.
                          L. Informazioni.
  Al  fine  di  poter  corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai
quesiti  posti  dai  produttori interessati da problematiche relative
alle  istanze  presentate,  si  fa presente che tali quesiti potranno
essere  rivolti esclusivamente al numero di fax Agea 06/4453940 ed ad
essi verra' dato riscontro con le medesime modalita'.
  A  tutela  della riservatezza, non verranno fornite informazioni in
via telefonica.
Supervisione.
  In  conformita' a quanto previsto dall'allegato n. 9 del reg. CE n.
1663/95,   i  competenti  servizi  Agea  potranno  disporre  autonomi
controlli di secondo livello presso operatori od enti delegati, anche
mediante   accessi  alla  documentazione  ed  in  loco,  al  fine  di
verificare il corretto espletamento delle attivita'.
  Si  pregano  gli  enti  e le organizzazioni in indirizzo di dare la
massima divulgazione alle modalita' operative sopradescritte.
  La presente circolare viene pubblicata sul sito del Ministero delle
politiche agricole e forestali (www.poli ticheagricole.it) e del Sian
(www.sian.it),  dal  quale  ultimo  potra'  essere scaricata anche la
modulistica.
    Roma, 21 settembre 2004

                              Il titolare dell'Ufficio monocratico
                                           Gulinelli