IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che prevede che con
decreto  ministeriale  sono definite, con riferimento alle imprese di
produzione,  le  modalita' tecniche di erogazione dei finanziamenti e
dei  contributi  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo
decreto legislativo, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi
investimenti;
  Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo, che prevede che con
decreto   ministeriale   sono   definite  le  modalita'  tecniche  di
concessione   dei   contributi   alle  imprese  di  distribuzione  ed
esportazione,  a  valere  sul  Fondo  di cui all'art. 12 del medesimo
decreto legislativo;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;

                               Adotta

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
   Procedimento per il riconoscimento della nazionalita' italiana
  1.  Per  l'ammissione  ai benefici previsti dal decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti
denominato   «decreto   legislativo»,   ai  fini  del  riconoscimento
provvisorio  della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma
1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta
apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione
di cui all'art. 20 dello stesso.
  2.  L'istanza  dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella
denuncia di inizio lavorazione:
    a) la  dichiarazione  che  l'impresa  e'  titolare dei diritti di
utilizzazione  e  sfruttamento  del film, corredata dalla ricevuta di
presentazione   alla   SIAE,   dell'apposito   atto  di  cessione  da
trascrivere nel pubblico registro per la cinematografia;
    b) la  dichiarazione  che  lo  stesso  e'  destinato al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica;
    c) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato
quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;
    d) il  piano  grafico  di  lavorazione  con  l'indicazione  delle
localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
    e) elenco   del   personale   tecnico   con  l'indicazione  delle
rispettive  mansioni  e  nazionalita',  e del personale artistico con
suddivisione  tra  interpreti  principali  e  secondari e indicazione
delle nazionalita';
    f) dichiarazione    di   sussistenza   dei   requisiti   per   il
riconoscimento   definitivo  della  nazionalita'  italiana  richiesti
dall'art.  5  o,  per  i film di interesse culturale, dall'art. 7 del
decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente
motivate, previste dai medesimi articoli.
  3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana  sono  adottati,  entro  sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.
  4.  Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana,
concesso  ai  sensi  del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici
previsti  dal  decreto  legislativo,  e'  revocato,  a film ultimato,
qualora  questo  non presenti i requisiti preventivamente dichiarati.
La  revoca  puo'  essere  disposta immediatamente quando risulti agli
atti   dell'amministrazione   la   mancanza   requisiti  richiesti  e
dichiarati.   Il   soggetto  che  ha  ottenuto  il  provvedimento  di
riconoscimento  provvisorio  della  nazionalita' italiana e' tenuto a
comunicare  alla  Direzione  generale  per  il cinema ogni variazione
intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.
  5.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di presentazione della copia
campione,  le  imprese  produttrici  per le quali non sia intervenuto
provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore
generale  per  il  cinema  istanza di riconoscimento definitivo della
nazionalita'  italiana  ai fini dell'ammissione ai benefici di legge.
Il  direttore  generale  provvede  entro i successivi novanta giorni,
disponendo,  in  caso  positivo,  l'iscrizione  del  film in appositi
elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.