IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di produzione, le modalita' tecniche di erogazione dei finanziamenti e dei contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti; Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite le modalita' tecniche di concessione dei contributi alle imprese di distribuzione ed esportazione, a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Procedimento per il riconoscimento della nazionalita' italiana 1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso. 2. L'istanza dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione: a) la dichiarazione che l'impresa e' titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del film, corredata dalla ricevuta di presentazione alla SIAE, dell'apposito atto di cessione da trascrivere nel pubblico registro per la cinematografia; b) la dichiarazione che lo stesso e' destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica; c) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale; d) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni; e) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'; f) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli. 3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema. 4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.