Art. 10. Istanze per lo sviluppo di sceneggiature originali 1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla Direzione generale per il cinema per la concessione di finanziamenti destinati a incentivare lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammesse alla selezione le sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio. 2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate: a) le sceneggiature opportunamente redatte, divise per scene e dialoghi; b) un soggetto-sinossi; c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile. Le istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 31 gennaio di ogni anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione della sceneggiatura. 3. Per il medesimo anno solare, non puo' essere presentata piu' di un'istanza relativa allo stesso autore. 4. Non sono ammesse istanze per sceneggiature relative a progetti filmici di cui siano gia' iniziate le riprese. 5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo.