Art. 10.
         Istanze per lo sviluppo di sceneggiature originali
  1.  Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto
legislativo,  possono  presentare istanze alla Direzione generale per
il cinema per la concessione di finanziamenti destinati a incentivare
lo   sviluppo  di  sceneggiature  originali  di  particolare  rilievo
culturale  o sociale. Sono ammesse alla selezione le sceneggiature in
lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.
  2.  Alle  istanze,  corredate dalla ricevuta di versamento prevista
all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:
    a)  le  sceneggiature  opportunamente redatte, divise per scene e
dialoghi;
    b) un soggetto-sinossi;
    c)  un  preventivo di costo del progetto filmico realizzabile. Le
istanze  sono presentate, in dieci copie, entro il 31 gennaio di ogni
anno.  L'impresa  di  produzione  dichiara,  nell'istanza,  di essere
titolare dei diritti di utilizzazione della sceneggiatura.
  3.  Per il medesimo anno solare, non puo' essere presentata piu' di
un'istanza relativa allo stesso autore.
  4.  Non  sono ammesse istanze per sceneggiature relative a progetti
filmici di cui siano gia' iniziate le riprese.
  5.  Il  Direttore  generale  per  il  cinema delibera sulle istanze
previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse
culturale  dei  lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione
per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo.