Art. 11.
                            Finanziamenti
  1.  Per  ogni  esercizio finanziario, e' prevista la concessione di
mutui  di  durata  triennale,  per  un  numero  massimo  di  quindici
sceneggiature,  per un importo fino a 25.000 euro ciascuna. Una quota
pari  al  20%  della  somma  finanziata  e'  sottratta  al  piano  di
ammortamento  ed  e'  destinata,  quale  contributo, all'autore della
sceneggiatura.  Il  finanziamento destinato all'impresa di produzione
e'  revocato  in  caso  di  mancata  presentazione del corrispondente
progetto  filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 5,
comma  1,  del  presente  decreto.  Nell'ipotesi  in cui, il medesimo
progetto  sia  stato  riconosciuto  di  interesse  culturale ed abbia
ottenuto  il  relativo  finanziamento,  l'importo  concesso  ai sensi
dell'art.  13,  commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, e' diminuito
della  somma  pari  al  finanziamento  erogato  ai sensi del presente
articolo.
  2. I finanziamenti eventualmente non assegnati nel corso di ciascun
esercizio  finanziario  vanno  ad  aumentare  il  numero di quelli da
assegnare nell'esercizio successivo.
  3.   I  finanziamenti  sono  assegnati  dalla  Commissione  per  la
cinematografia, previa audizione di un rappresentante dell'impresa di
produzione e dell'autore. Le opere non selezionate vengono restituite
alle  imprese  richiedenti,  ad  eccezione  di  una  copia  che viene
consegnata alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, che
provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.