Art. 11. Finanziamenti 1. Per ogni esercizio finanziario, e' prevista la concessione di mutui di durata triennale, per un numero massimo di quindici sceneggiature, per un importo fino a 25.000 euro ciascuna. Una quota pari al 20% della somma finanziata e' sottratta al piano di ammortamento ed e' destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura. Il finanziamento destinato all'impresa di produzione e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui, il medesimo progetto sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il relativo finanziamento, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, e' diminuito della somma pari al finanziamento erogato ai sensi del presente articolo. 2. I finanziamenti eventualmente non assegnati nel corso di ciascun esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da assegnare nell'esercizio successivo. 3. I finanziamenti sono assegnati dalla Commissione per la cinematografia, previa audizione di un rappresentante dell'impresa di produzione e dell'autore. Le opere non selezionate vengono restituite alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene consegnata alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.