Art. 12. Oggetto e finalita' del contributo 1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa. 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.