Art. 12.
                 Oggetto e finalita' del contributo
  1.  Alle  imprese  di  distribuzione  iscritte negli elenchi di cui
all'art.   3   del  decreto  legislativo,  sono  concessi  contributi
commisurati  agli  incassi  realizzati  nell'anno precedente dai film
riconosciuti  di  interesse  culturale,  distribuiti  dalla  medesima
impresa.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione
di  film  di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti
di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.