Art. 13.
                     Ripartizione del contributo
  1.    Le   risorse   destinate   annualmente   alla   distribuzione
cinematografica  in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie
in  misura  proporzionale  all'ammontare  degli  incassi  complessivi
realizzati   in  sala,  nell'anno  solare  precedente,  dai  film  di
interesse culturale distribuiti da ciascuna impresa.
  2.  Nel  computo  degli  incassi  complessivi  di  cui  al comma 1,
l'importo  degli  incassi  relativi  alle  opere  prime  e seconde e'
aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i
film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui
prima  uscita  in  sala  avviene  nel  periodo  intercorrente  tra il
1° giugno ed il 31 agosto.
  3.  Sono  escluse  dalla  ripartizione dei contributi le imprese di
distribuzione  che,  nell'anno  di  riferimento,  abbiano  realizzato
incassi  complessivamente inferiori a 250.000 euro, ed a 100.000 euro
per  ogni  film  distribuito.  Tale ultimo limite non si applica alle
opere prime e seconde.