Art. 13. Ripartizione del contributo 1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale distribuiti da ciascuna impresa. 2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde e' aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto. 3. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano realizzato incassi complessivamente inferiori a 250.000 euro, ed a 100.000 euro per ogni film distribuito. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.