Art. 14. Istanze di erogazione del contributo 1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, e' presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno. In via di prima applicazione, le istanze relative ai film distribuiti nell'anno solare 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2004. 2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; c) l'impegno a destinare il contributo alle finalita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo e' perentorio.