Art. 14.
                Istanze di erogazione del contributo
  1.  L'istanza  per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12,
comma  1,  del presente decreto, e' presentata dal distributore o dal
legale  rappresentante  dell'impresa  di distribuzione alla Direzione
generale  per  il  cinema  entro  il 31 marzo di ogni anno. In via di
prima applicazione, le istanze relative ai film distribuiti nell'anno
solare 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2004.
  2.  L'istanza  contiene  le  indicazioni  anagrafiche  del soggetto
richiedente  ed  e'  corredata  da  dichiarazione  sostituiva di atto
notorio,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante:
    a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno
solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima
proiezione  in  sala,  come  risultante  dall'iscrizione nel pubblico
registro per la cinematografia;
    b) il  totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla
lettera  a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno;
    c) l'impegno  a  destinare  il  contributo  alle finalita' di cui
all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
  3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio
1998,  n.  3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al
presente articolo e' perentorio.