Art. 15.
              Procedimento di erogazione del contributo
  1.  La  Direzione  generale  per  il  cinema  esamina  le istanze e
provvede  all'assegnazione  dei  contributi  secondo i criteri di cui
all'art. 13 del presente decreto.
  2.    La    Direzione   generale   puo'   procedere   a   verifiche
amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la
veridicita'  e  la  regolarita'  delle  indicazioni  contenute  nella
dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.
  3.  Gli  atti  di  disposizione  del contributo, in qualunque forma
effettuati,  anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto
nei  confronti  dell'Amministrazione,  che provvede alla liquidazione
esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
  4.  Il  contributo  a  favore  di  film  realizzati  in  regime  di
codistribuzione e' liquidato in favore di uno solo dei codistributori
italiani,  al  quale  gli  altri  abbiano  fornito  procura  speciale
all'incasso  in  forma  scritta.  La  liquidazione  del contributo e'
effettuata  esclusivamente  in favore del mandatario richiedente, con
effetto  liberatorio  per l'Amministrazione nei confronti degli altri
codistributori.