Art. 15. Procedimento di erogazione del contributo 1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto. 2. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto. 3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti. 4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione e' liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri codistributori.