Art. 16.
                 Oggetto e finalita' del contributo
  1.  Alle  imprese  di  esportazione  iscritte  negli elenchi di cui
all'art.  3  del decreto legislativo, sono concessi contributi per la
distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale,
nell'ammontare  complessivo individuato dal Direttore generale per il
cinema   nell'ambito   delle   risorse   annualmente  destinate  alla
distribuzione  ed  all'esportazione,  ai sensi dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo.