Art. 19.
              Procedimento di erogazione del contributo
  1.  La  Direzione  generale  per  il  cinema  esamina  le istanze e
provvede  all'assegnazione  dei  contributi  secondo i criteri di cui
all'art. 17 del presente decreto.
  2.    La    Direzione   generale   puo'   procedere   a   verifiche
amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la
veridicita'  e  la  regolarita'  delle  indicazioni  contenute  nella
dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.
  3.  Gli  atti  di  disposizione  del contributo, in qualunque forma
effettuati,  anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto
nei  confronti  dell'Amministrazione,  che provvede alla liquidazione
esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 27 settembre 2004
                                                  Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 374