Art. 19. Procedimento di erogazione del contributo 1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto. 2. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto. 3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti. Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 27 settembre 2004 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 374