Art. 2. Istanze per il finanziamento 1. Le istanze di finanziamento sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, relative ai lungometraggi di produzione nazionale, l'importo e' pari a cento euro. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo e' pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo e' pari a duecentocinquanta euro. 2. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, solo contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana. 3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti: a) un analitico preventivo dei costi di produzione; b) un analitico preventivo dei costi di distribuzione e di vendita all'estero; c) un dettagliato piano finanziario, con l'indicazione di eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione; d) una certificazione analitica della congruita' del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia; e) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni; f) soggetto o trattamento e sceneggiatura; g) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'. Per gli interpreti principali, e' inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film; h) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualita' culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualita' spettacolari; i) «curriculum vitae» degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i, ed l) del decreto legislativo. 4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. 5. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale che non siano state ammesse al finanziamento sono considerate valide come istanze per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, su richiesta dell'interessato e senza ulteriori spese istruttorie.