Art. 2.
                    Istanze per il finanziamento
  1.  Le  istanze  di  finanziamento  sono  presentate alla Direzione
generale  per  il  cinema,  corredate  dalla  ricevuta  attestante il
versamento  del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto
entrate  eventuali  dello  Stato,  presso  la  sezione  di  tesoreria
provinciale   competente   per   territorio.   Per   le   istanze  di
finanziamento   ai   sensi   dell'art.   13,  comma  6,  del  decreto
legislativo,  relative  ai  lungometraggi  di  produzione  nazionale,
l'importo  e'  pari  a  cento  euro. Per le istanze di riconoscimento
dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari
a  tremila  euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde,
l'importo  e'  pari  a  ottocento  euro.  Per  le istanze relative ai
cortometraggi   ed   allo  sviluppo  delle  sceneggiature  originali,
l'importo e' pari a duecentocinquanta euro.
  2.  L'istanza  e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa
produttrice,    solo    contestualmente    o   successivamente   alla
presentazione  dell'istanza  per  il riconoscimento provvisorio della
nazionalita' italiana.
  3.  Le  istanze  di  riconoscimento dell'interesse culturale devono
inoltre  essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate,
dei seguenti documenti:
    a) un analitico preventivo dei costi di produzione;
    b) un  analitico  preventivo  dei  costi  di  distribuzione  e di
vendita all'estero;
    c) un   dettagliato   piano  finanziario,  con  l'indicazione  di
eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione;
    d) una  certificazione  analitica della congruita' del preventivo
di  costo  e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti
dall'impresa  di  produzione  ed  iscritti da non meno di cinque anni
all'albo  dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della
giustizia;
    e) il  piano  grafico  di  lavorazione  con  l'indicazione  delle
localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
    f) soggetto o trattamento e sceneggiatura;
    g) elenco   del   personale   tecnico   con  l'indicazione  delle
rispettive  mansioni  e  nazionalita',  e del personale artistico con
suddivisione  tra  interpreti  principali  e  secondari e indicazione
delle   nazionalita'.  Per  gli  interpreti  principali,  e'  inoltre
richiesta  una  dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare
al film;
    h) relazione,  a firma del regista, che illustri le significative
qualita'  culturali  o  artistiche  ovvero  le  eccezionali  qualita'
spettacolari;
    i) «curriculum  vitae»  degli  autori  e  dei tecnici qualificati
individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i, ed l) del decreto
legislativo.
  4.   Qualora,   successivamente  al  riconoscimento  dell'interesse
culturale,  siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura
o  al  cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a
darne  comunicazione  alla  Direzione  generale  per  il  cinema, con
apposita  istanza.  Le  variazioni  comunicate  sono  sottoposte alla
valutazione  della  sottocommissione  di  cui  all'art.  8,  comma 1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo,  che, previa audizione degli
autori  e  del  produttore,  provvede  al  riesame  del  progetto per
l'eventuale  conferma  del  riconoscimento. Tale istanza e' corredata
dalla   ricevuta   di   versamento   di  duecentocinquanta  euro,  da
effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione
di tesoreria provinciale competente per territorio.
  5.  Le  istanze  di riconoscimento dell'interesse culturale che non
siano  state  ammesse  al  finanziamento sono considerate valide come
istanze per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 6, del decreto
legislativo,  su  richiesta  dell'interessato e senza ulteriori spese
istruttorie.