Art. 3.
              Definizione dei costi massimi ammissibili
  1.  I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale
sono riferiti al costo industriale di produzione del film, costituito
dal  costo  di  produzione per la realizzazione della copia campione,
comprensivo  delle  spese generali, degli oneri finanziari relativi a
finanziamenti,  del  compenso  per  la  produzione  («producer fee»),
nonche'  dalle  spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per
le vendite all'estero del film.
  2.  I  finanziamenti  sono  richiesti  nel limite dei costi massimi
ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le rispettive
percentuali  definite  all'art.  13,  commi  2,  3  e  6, del decreto
legislativo.
  3.  Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile
e'  composto  per  l'80% dal costo di produzione per la realizzazione
della  copia  campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri
finanziari  relativi a finanziamenti e del compenso per la produzione
(«producer   fee»),   per  il  16%  dalle  spese  occorrenti  per  la
distribuzione  in  Italia  e  per il 4% dalle spese occorrenti per le
vendite all'estero del film. In ogni caso, il preventivo di spesa non
puo' indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a
400.000  euro,  riferito ad un numero di copie non inferiore a venti,
per  i  lungometraggi,  ridotto  a  200.000 euro per le opere prime e
seconde,  nonche',  per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000
euro  per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e
seconde.  La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo,  su  richiesta  motivata  dell'interessato,  ha
facolta'  di  esonerare  dal rispetto dei limiti di cui al precedente
periodo progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso
costo.
  4.  Per il finanziamento dei film di produzione nazionale, il costo
massimo ammissibile e' costituito dal solo costo di produzione per la
realizzazione della copia campione, come indicato al comma 1.
  5.  I  finanziamenti alla produzione di film di interesse culturale
sono  concessi  a  condizione  che,  al momento della delibera di cui
all'art.  5,  comma  3,  venga  presentata  copia  del  contratto  di
distribuzione  del film stipulato con impresa riconosciuta attiva nel
settore  in  campo  nazionale, ovvero venga fornita dimostrazione che
l'impresa  di  produzione  svolga attivita' di distribuzione in campo
nazionale.
  6.  Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e
gli  importi massimi si riferiscono all'intero costo, nel caso in cui
la  quota italiana sia uguale o superiore al 60%. Nell'ipotesi in cui
essa  sia  inferiore  al  60%,  il  riferimento  e'  alla  sola quota
italiana.
  7.  La  Commissione  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo,
definisce,  nella  prima  riunione  di  ciascun  anno finanziario, su
proposta  del  Direttore  generale  per  il  cinema, i criteri per il
riconoscimento  dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2,
lettere  a),  b)  e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri
relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.
  8.  Il  tasso di interesse applicato alle operazioni di mutuo per i
film  di produzione nazionale e' pari al 40% del tasso di riferimento
fissato  dal  Ministro per le attivita' produttive, a norma dell'art.
2,  comma  2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, per i
film di interesse culturale, e' pari al 30% del tasso medesimo.
  9.  I  mutui  per  la  produzione  di  lungometraggi  di  interesse
culturale  sono  concessi  alle  imprese di produzione che abbiano un
capitale  sociale  minimo  interamente versato ed un patrimonio netto
non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale
minimo  versato  ed  il patrimonio netto devono essere pari ad almeno
10.000 euro.
  10. I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale sono
garantiti  sulla  scorta  del  patrimonio  aziendale  esistente,  sui
proventi  del  film  stesso,  ovvero su garanzie reali o personali. I
mutui per la produzione di film di interesse culturale sono garantiti
sulla  scorta  del  patrimoniale  aziendale esistente, del film e dei
diritti di utilizzazione.
  11.   I   mutui   sono  erogati  a  stati  di  avanzamento,  previa
presentazione  di  idonea  documentazione  di  spesa,  ivi incluse le
fatture  da  liquidare  entro  novanta  giorni  dalla loro emissione,
accertata  da  societa'  di  certificazione  di  bilancio  legalmente
riconosciute.
  12.  Entro  centottanta  giorni  dalla prima proiezione in sala del
film,   i   costi  a  consuntivo  sono  accertati  analiticamente  da
professionisti  o  societa'  iscritte  da  non  meno  di  cinque anni
all'albo  dei  revisori contabili istituiti presso il Ministero della
giustizia, scelti dalla societa' concessionaria.
  13.  Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, e'
consentito,   per   una  sola  volta,  il  subentro  nei  diritti  di
utilizzazione  e  sfruttamento  dell'opera, da parte di un'impresa di
produzione  diversa  da  quella che ha ottenuto il finanziamento, per
documentata  impossibilita'  dell'impresa  che  ha  ottenuto la prima
deliberazione  di  realizzare  il progetto filmico, e previa verifica
dei  requisiti di ammissibilita'. A tale scopo, l'impresa subentrante
presenta  una  nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista
dall'art.  2,  comma  3, del presente decreto, per essere sottoposto,
nella prima seduta utile, all'esame della Commissione di cui all'art.
8 del decreto legislativo.