Art. 3. Definizione dei costi massimi ammissibili 1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film, costituito dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, del compenso per la produzione («producer fee»), nonche' dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per le vendite all'estero del film. 2. I finanziamenti sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le rispettive percentuali definite all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo. 3. Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile e' composto per l'80% dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi a finanziamenti e del compenso per la produzione («producer fee»), per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero del film. In ogni caso, il preventivo di spesa non puo' indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti, per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e seconde, nonche', per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000 euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha facolta' di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente periodo progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso costo. 4. Per il finanziamento dei film di produzione nazionale, il costo massimo ammissibile e' costituito dal solo costo di produzione per la realizzazione della copia campione, come indicato al comma 1. 5. I finanziamenti alla produzione di film di interesse culturale sono concessi a condizione che, al momento della delibera di cui all'art. 5, comma 3, venga presentata copia del contratto di distribuzione del film stipulato con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero venga fornita dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attivita' di distribuzione in campo nazionale. 6. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli importi massimi si riferiscono all'intero costo, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60%. Nell'ipotesi in cui essa sia inferiore al 60%, il riferimento e' alla sola quota italiana. 7. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del Direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili. 8. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di mutuo per i film di produzione nazionale e' pari al 40% del tasso di riferimento fissato dal Ministro per le attivita' produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, per i film di interesse culturale, e' pari al 30% del tasso medesimo. 9. I mutui per la produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro. 10. I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale sono garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente, sui proventi del film stesso, ovvero su garanzie reali o personali. I mutui per la produzione di film di interesse culturale sono garantiti sulla scorta del patrimoniale aziendale esistente, del film e dei diritti di utilizzazione. 11. I mutui sono erogati a stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture da liquidare entro novanta giorni dalla loro emissione, accertata da societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute. 12. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da professionisti o societa' iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della giustizia, scelti dalla societa' concessionaria. 13. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, e' consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il finanziamento, per documentata impossibilita' dell'impresa che ha ottenuto la prima deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica dei requisiti di ammissibilita'. A tale scopo, l'impresa subentrante presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per essere sottoposto, nella prima seduta utile, all'esame della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.