Art. 4. Procedimento per il finanziamento dei progetti filmici di interesse culturale 1. La concessione del finanziamento e' subordinata, a pena di decadenza, al reperimento, entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer fee) e delle spese generali. 2. Il finanziamento deliberato e' destinato alla copertura delle spese di produzione, distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3, per la composizione del costo massimo ammissibile. Il 50% del finanziamento destinato all'esportazione e' finalizzato al doppiaggio in una o piu' lingue dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone. Su richiesta dell'interessato, il finanziamento del progetto riconosciuto di interesse culturale puo' essere deliberato anche con riferimento alle sole spese di distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3. 3. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo pubblicitario, con esclusione di ogni spesa gia' compresa nel costo di produzione della copia campione. 4. Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione, esclusi quelli gia' oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico dell'impresa, sono imputati prioritariamente alla restituzione del 20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% di tale quota nel caso dei cortometraggi. Gli ulteriori proventi sono destinati anzitutto al recupero dei costi di distribuzione e di esportazione, e per il residuo alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto. Eventuali ulteriori proventi spettano nella misura del 70% allo Stato e del 30% all'impresa di produzione. 5. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in distribuzione in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: theatrical, non theatrical, home video, commercial video, public video, airline, ship, near video on demand, video on demand, internet, pay per view. 6. Il contratto di distribuzione puo' prevedere una percentuale di noleggio a favore del distributore nazionale non eccedente il 40%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso. 7. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione puo' effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, per un periodo non superiore a cinque anni e cinque passaggi televisivi, per i diritti «free tv», e per un periodo non superiore a diciotto mesi per i diritti «pay tv», inclusi gli eventuali mesi da destinare alla «pay per view», per il territorio della Repubblica italiana. 8. La prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione all'estero non possono essere effettuate in perpetuo. La Direzione generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di vendita, in relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori. 9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione, o dalle imprese di distribuzione o di esportazione alle quali i diritti siano stati venduti, ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera cinematografica.