Art. 4.
                  Procedimento per il finanziamento
             dei progetti filmici di interesse culturale
  1.  La  concessione  del  finanziamento  e'  subordinata, a pena di
decadenza,  al  reperimento,  entro  un anno dal provvedimento di cui
all'art.  5,  comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie
alla  copertura  del  restante  costo  di  realizzazione  della copia
campione  e  dei  costi  relativi  alle  spese  di  distribuzione  ed
esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer
fee) e delle spese generali.
  2.  Il  finanziamento  deliberato e' destinato alla copertura delle
spese  di  produzione,  distribuzione ed esportazione, nelle medesime
percentuali  previste  all'art.  3,  comma 3, per la composizione del
costo   massimo  ammissibile.  Il  50%  del  finanziamento  destinato
all'esportazione  e'  finalizzato  al doppiaggio in una o piu' lingue
dei  Paesi  dell'Unione  europea  o  di lingue ufficiali dei seguenti
mercati  cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone. Su richiesta
dell'interessato,  il  finanziamento  del  progetto  riconosciuto  di
interesse culturale puo' essere deliberato anche con riferimento alle
sole   spese   di   distribuzione  ed  esportazione,  nelle  medesime
percentuali previste all'art. 3, comma 3.
  3.  Ai  fini  della  determinazione  dei  costi di distribuzione in
Italia   e  di  esportazione  all'estero,  sono  calcolate  le  spese
destinate,  oltre  che  al  doppiaggio,  alla  stampa  di copie, alla
promozione,   al   lancio,   al   sottotitolaggio   ed   al   corredo
pubblicitario,  con  esclusione di ogni spesa gia' compresa nel costo
di produzione della copia campione.
  4. Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del
film  derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione, esclusi quelli gia'
oggetto   di  prevendita  per  la  copertura  della  quota  a  carico
dell'impresa,  sono  imputati  prioritariamente alla restituzione del
20%  della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% di tale quota
nel  caso  dei  cortometraggi.  Gli ulteriori proventi sono destinati
anzitutto al recupero dei costi di distribuzione e di esportazione, e
per  il  residuo  alla copertura del costo industriale del film, come
definito  all'art.  3,  comma  1,  del  presente  decreto.  Eventuali
ulteriori proventi spettano nella misura del 70% allo Stato e del 30%
all'impresa di produzione.
  5.  Per  le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di
produzione  concede  in distribuzione in Italia i seguenti diritti di
utilizzazione    economica,    denominati    secondo   gli   standard
internazionali:  theatrical,  non  theatrical, home video, commercial
video,  public  video,  airline, ship, near video on demand, video on
demand, internet, pay per view.
  6.  Il contratto di distribuzione puo' prevedere una percentuale di
noleggio  a  favore  del distributore nazionale non eccedente il 40%.
Non sono ammesse vendite a prezzo fisso.
  7. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di
produzione  puo'  effettuare  la  prevendita  ovvero  le  vendite dei
diritti  di  utilizzazione  economica  del  film,  per un periodo non
superiore  a  cinque anni e cinque passaggi televisivi, per i diritti
«free  tv»,  e  per  un  periodo  non superiore a diciotto mesi per i
diritti  «pay  tv», inclusi gli eventuali mesi da destinare alla «pay
per view», per il territorio della Repubblica italiana.
  8.  La  prevendita  ovvero  le vendite dei diritti di utilizzazione
all'estero  non  possono  essere effettuate in perpetuo. La Direzione
generale  per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune
indicazioni  circa  i  termini di durata dei contratti di vendita, in
relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori.
  9.  La  prevendita  o  le vendite dei diritti di utilizzazione sono
effettuate  direttamente  dall'impresa di produzione, o dalle imprese
di  distribuzione  o di esportazione alle quali i diritti siano stati
venduti,  ad  imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera
cinematografica.