Art. 5.
                   Deliberazione del finanziamento
  1.  Il  riconoscimento  dell'interesse  culturale  e  l'importo del
finanziamento  assegnabile sono deliberati dal Direttore generale per
il cinema, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 8 del
decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese
ai  sensi  dell'art.  3,  commi  2  e  3, del decreto legislativo. La
delibera  e' trasmessa all'istituto di credito. L'importo complessivo
dei  finanziamenti  concessi  dallo  Stato ad una medesima impresa di
produzione  o  a  gruppi di imprese non puo' essere, per ciascun anno
solare,   superiore   a  cinque  milioni  di  euro,  per  le  imprese
appartenenti  alla  prima  categoria,  ed  a  3.750.000  euro, per le
imprese  appartenenti  alla seconda categoria. Tale limite si applica
anche  all'ipotesi  in  cui  vi  sia identita' di amministratori o di
proprieta'   tra   piu'   imprese   ovvero   in  cui  gli  organi  di
amministrazione   o  la  proprieta'  sia  riconducibile  ai  medesimi
soggetti fisici.
  2.  Le  deliberazioni  di finanziamento per ciascun anno solare non
possono   complessivamente   superare   le   risorse   di  verificata
disponibilita'  per il medesimo anno, tenuto conto delle modalita' di
effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8
del   decreto   legislativo,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
ministeriale  adottato  ai  sensi  dell'art. 8, comma 4, del medesimo
decreto legislativo.
  3.  L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento
previa   valutazione   tecnico-economica  circa  la  sussistenza  dei
requisiti  inerenti  l'impresa di produzione ed il piano finanziario,
cosi'  come  gia'  valutati  dalla  Commissione di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo.  In caso di valutazione negativa, l'istituto di
credito  ne  da'  comunicazione alla Direzione generale per il cinema
per il riesame della medesima Commissione.