Art. 5. Deliberazione del finanziamento 1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del finanziamento assegnabile sono deliberati dal Direttore generale per il cinema, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera e' trasmessa all'istituto di credito. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dallo Stato ad una medesima impresa di produzione o a gruppi di imprese non puo' essere, per ciascun anno solare, superiore a cinque milioni di euro, per le imprese appartenenti alla prima categoria, ed a 3.750.000 euro, per le imprese appartenenti alla seconda categoria. Tale limite si applica anche all'ipotesi in cui vi sia identita' di amministratori o di proprieta' tra piu' imprese ovvero in cui gli organi di amministrazione o la proprieta' sia riconducibile ai medesimi soggetti fisici. 2. Le deliberazioni di finanziamento per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilita' per il medesimo anno, tenuto conto delle modalita' di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo. 3. L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei requisiti inerenti l'impresa di produzione ed il piano finanziario, cosi' come gia' valutati dalla Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. In caso di valutazione negativa, l'istituto di credito ne da' comunicazione alla Direzione generale per il cinema per il riesame della medesima Commissione.