Art. 7. Lungometraggi di interesse culturale 1. Il finanziamento a lungometraggi di interesse culturale e' pari al 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito: a) per le imprese appartenenti alla prima categoria, il costo massimo ammissibile e' di cinque milioni di euro; b) per le imprese appartenenti alla seconda categoria, il costo massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro. 2. In caso di associazioni produttive tra imprese di prima e seconda categoria, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese appartenenti alla prima categoria non sia inferiore al 40%, il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di cui al comma 1, lettera a).