Art. 7.
                Lungometraggi di interesse culturale
  1.  Il finanziamento a lungometraggi di interesse culturale e' pari
al 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:
    a) per  le  imprese  appartenenti  alla prima categoria, il costo
massimo ammissibile e' di cinque milioni di euro;
    b) per  le  imprese appartenenti alla seconda categoria, il costo
massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro.
  2.  In  caso  di  associazioni  produttive  tra  imprese di prima e
seconda  categoria,  nelle  quali  la  quota  di partecipazione delle
imprese  appartenenti  alla prima categoria non sia inferiore al 40%,
il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di
cui al comma 1, lettera a).