Art. 8. Opere prime e seconde 1. Per le opere prime e seconde e' concesso un finanziamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema, secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il finanziamento non puo' essere superiore al 90% del costo del film. Per i progetti presentati dalle imprese appartenenti alla prima categoria, il costo massimo ammissibile e' di 1.700.000 euro; per progetti presentati da imprese appartenenti alla seconda categoria, e' di 1.300.000 euro. 2. Il costo massimo ammissibile e' valutato sulla base del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto. 3. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di finanziamenti, concessi ai sensi degli articoli 7 e 9 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.