Art. 8.
                        Opere prime e seconde
  1.  Per  le  opere prime e seconde e' concesso un finanziamento, ai
sensi  dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza
presentata   alla  Direzione  generale  per  il  cinema,  secondo  le
modalita'  indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di
produzione  iscritta  all'elenco  delle  imprese cinematografiche. Il
finanziamento  non  puo'  essere superiore al 90% del costo del film.
Per  i  progetti  presentati  dalle  imprese  appartenenti alla prima
categoria,  il  costo  massimo  ammissibile e' di 1.700.000 euro; per
progetti  presentati  da imprese appartenenti alla seconda categoria,
e' di 1.300.000 euro.
  2.  Il  costo  massimo ammissibile e' valutato sulla base del costo
industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto.
  3.  Le  imprese  produttrici  di  opere  seconde,  possono,  previa
espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare
istanze  per  l'erogazione  di finanziamenti, concessi ai sensi degli
articoli 7  e  9  del  presente decreto, a favore dei lungometraggi e
cortometraggi di interesse culturale.