Art. 13.
                            Convocazione
  1.   Il   Consiglio   di   presidenza  e'  convocato  in  adunanza,
eventualmente divisa in piu' sedute, dal Presidente o, in caso di suo
impedimento,  dal  Vice  Presidente. Deve essere, altresi', convocato
ogniqualvolta lo richiedano almeno quattro componenti.
  2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di
convocazione   di   cui   al  comma  precedente,  il  Consiglio  puo'
deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.
  3.  Il  Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il
Vice  Presidente convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a
tutti i componenti almeno dieci giorni prima della seduta. All'ordine
del  giorno  sono  allegati  i documenti necessari per la trattazione
degli argomenti.
  4.  In  caso  di  urgenza,  la  convocazione  e l'ordine del giorno
debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta con le
proposte  delle  competenti Commissioni. Analogamente puo' procedersi
in  ipotesi  di  integrazioni  all'ordine  del  giorno  richieste  da
situazioni d'urgenza.