Art. 13. Convocazione 1. Il Consiglio di presidenza e' convocato in adunanza, eventualmente divisa in piu' sedute, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Deve essere, altresi', convocato ogniqualvolta lo richiedano almeno quattro componenti. 2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione. 3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti. 4. In caso di urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta con le proposte delle competenti Commissioni. Analogamente puo' procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.