Art. 17. Quorum funzionale e votazioni 1. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno nove componenti dei quali sette magistrati e due eletti dal Parlamento. 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 3. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi, si procede per alzata di mano. 4. La votazione per appello nominale ha luogo allorquando ricorrano le seguenti fattispecie: a) ballottaggio; b) richiesta di almeno tre componenti; c) attribuzione del punteggio discrezionale. In tali casi si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico. 5. Tranne che nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma, si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualita' e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza ovvero a richiesta di almeno quattro componenti presenti.