Art. 17.
                    Quorum funzionale e votazioni
  1.  Per  la  validita'  delle  sedute  e' necessaria la presenza di
almeno  nove  componenti  dei quali sette magistrati e due eletti dal
Parlamento.
  2.  Le  deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  3.  Alle  votazioni,  eccettuate quelle per ballottaggio, salvo che
risulti l'unanimita' dei consensi, si procede per alzata di mano.
  4. La votazione per appello nominale ha luogo allorquando ricorrano
le seguenti fattispecie:
    a) ballottaggio;
    b) richiesta di almeno tre componenti;
    c) attribuzione del punteggio discrezionale.
  In  tali  casi  si  procede iniziando da un nome estratto a sorte e
proseguendo per ordine alfabetico.
  5.  Tranne  che  nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere a) e c) del
precedente  comma,  si  procede  a  scrutinio segreto nelle votazioni
relative  a  deliberazioni  che  comportano valutazioni di qualita' e
comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di
riservatezza   ovvero   a  richiesta  di  almeno  quattro  componenti
presenti.