Art. 18.
                       Ordine delle votazioni
  1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono
discusse  e  decise,  nel  seguente  ordine  e con precedenza su ogni
altra, le questioni relative alle richieste:
    a) specificamente  motivate,  che  sull'argomento  non  si  debba
deliberare;
    b) di rinvio della discussione o della deliberazione;
    c) di   sospensione   della  discussione  e  della  deliberazione
sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo
alla deliberazione su altro argomento connesso.
  2.   Successivamente,   per  ogni  argomento,  vengono  discusse  e
deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni
istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.
  3.  I  richiami  al  regolamento  o  per  l'ordine del giorno o per
l'ordine  dei  lavori  o  per  la  posizione della questione o per la
priorita'   delle  votazioni  hanno  la  precedenza  sulla  questione
principale.
  4.  Prima  della  votazione sulla proposta, si pongono in votazione
gli  emendamenti.  Qualora  siano  presentati piu' emendamenti ad uno
stesso  testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che
piu'  si  allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente
soppressivi,  quindi,  quelli  parzialmente  sostitutivi  e,  infine,
quelli  aggiuntivi.  I  sub  emendamenti  sono votati prima di quello
principale.  Se  siano  proposti emendamenti parzialmente soppressivi
ovvero  se  il  testo  proposto dalla Commissione sia suscettibile di
essere  diviso  per  argomenti distinti, si puo' procedere a voto per
parti  separate,  su richiesta di un componente; si puo' altresi', in
tal  caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga
successivamente messa in votazione.