Art. 18. Ordine delle votazioni 1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste: a) specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare; b) di rinvio della discussione o della deliberazione; c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso. 2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito. 3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. 4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.