Art. 2.
                            Insediamento
  1.  La  seduta  di  insediamento  del  Consiglio  e'  convocata dal
Presidente  della  Corte  entro trenta giorni dalla comunicazione del
decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.
  2.   Nella  stessa  seduta  il  Consiglio:  verifica  i  titoli  di
ammissione  dei  suoi  componenti; conosce dei reclami attinenti alle
elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale
accoglimento.
  3. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.
  4.   Dopo  la  scadenza  del  termine  quadriennale,  il  Consiglio
continuera'  ad  espletare  le  proprie  funzioni  fino  alla data di
emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.