Art. 22. Costituzione e rinnovo 1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro Commissioni permanenti aventi compiti istruttori, ivi compresa la possibilita' di eventuale audizione, e di riferire sulle deliberazioni da adottare, rispettivamente, nelle seguenti materie: a) assunzioni, promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo; b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi; c) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura; proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale; formazione e aggiornamento del personale di magistratura; monitoraggio della produttivita' mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttivita' delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive; d) iniziative di studio; contenzioso; interrogazioni e interpellanze parlamentari e altri affari di carattere generale; congedi e aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa di servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico e pareri sulle proposte governative di nomine di consiglieri. 2. La ripartizione delle materie tra le suddette quattro Commissioni e' riportata nell'allegato A. 3. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo di partecipare alla composizione delle Commissioni. I componenti di diritto possono non partecipare alla composizione delle Commissioni. 4. Le Commissioni di cui ai punti a) e b) sono formate da quattro componenti, di cui uno eletto dal Parlamento; quella di cui al punto c) da cinque componenti, di cui uno eletto dal Parlamento e quella di cui al punto d) da tre componenti, di cui uno eletto dal Parlamento. 5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto. 6. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono un Presidente che e' sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal componente piu' anziano di eta'. 7. Ciascuna Commissione si rinnova, integralmente, ogni anno. 8. Le operazioni di rinnovo delle Commissioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, la partecipazione dei componenti del Consiglio a tutte le Commissioni. Se necessario si provvede mediante operazioni di sorteggio. 9. Il Consiglio puo' costituire Commissioni temporanee su specifiche materie alla cui composizione si procede con designazione unanime del Consiglio stesso o, in mancanza, mediante operazione di sorteggio. La composizione delle predette Commissioni non puo', comunque, essere superiore a cinque componenti. 10. Le Commissioni riferiscono al Consiglio formulando, di norma, proposte scritte. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 9, le deliberazioni adottate dalle Commissioni sono comunicate per iscritto entro tre giorni ai componenti del Consiglio. 11. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. 12. L'Ufficio di Segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta e' redatto un breve resoconto.