Art. 22.
                       Costituzione e rinnovo
  1.  Entro  un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla
costituzione   di   quattro  Commissioni  permanenti  aventi  compiti
istruttori, ivi compresa la possibilita' di eventuale audizione, e di
riferire  sulle  deliberazioni  da  adottare,  rispettivamente, nelle
seguenti materie:
    a) assunzioni,  promozioni,  assegnazioni  di funzioni e di sedi,
trasferimenti e collocamenti fuori ruolo;
    b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi;
    c) piante  organiche  e  valutazione delle esigenze di copertura;
proposte  per  l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi,  sentito  il Segretario generale; formazione e aggiornamento
del  personale  di  magistratura;  monitoraggio  della  produttivita'
mediante  verifica  periodica  del  flusso  di  lavoro  degli  uffici
magistratuali   della   Corte;  individuazione  dei  criteri  per  il
miglioramento  della  produttivita'  delle  funzioni  e  degli uffici
magistratuali;  individuazione  dei  punti  di crisi e delle relative
ragioni; proposte correttive;
    d) iniziative    di   studio;   contenzioso;   interrogazioni   e
interpellanze  parlamentari  e  altri  affari  di carattere generale;
congedi  e  aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa
di  servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico
e pareri sulle proposte governative di nomine di consiglieri.
  2.   La   ripartizione   delle  materie  tra  le  suddette  quattro
Commissioni e' riportata nell'allegato A.
  3.  Tutti  i  componenti  del Consiglio hanno titolo di partecipare
alla  composizione delle Commissioni. I componenti di diritto possono
non partecipare alla composizione delle Commissioni.
  4.  Le  Commissioni di cui ai punti a) e b) sono formate da quattro
componenti,  di cui uno eletto dal Parlamento; quella di cui al punto
c) da cinque componenti, di cui uno eletto dal Parlamento e quella di
cui al punto d) da tre componenti, di cui uno eletto dal Parlamento.
  5.  Tutti  i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori
delle Commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.
  6.  Le  Commissioni, nella prima seduta, eleggono un Presidente che
e'  sostituito,  in  caso di impedimento o di assenza, dal componente
piu' anziano di eta'.
  7. Ciascuna Commissione si rinnova, integralmente, ogni anno.
  8.  Le  operazioni  di  rinnovo  delle  Commissioni  devono  essere
effettuate  in  modo  da assicurare, ove possibile, la partecipazione
dei componenti del Consiglio a tutte le Commissioni. Se necessario si
provvede mediante operazioni di sorteggio.
  9.   Il   Consiglio   puo'  costituire  Commissioni  temporanee  su
specifiche  materie alla cui composizione si procede con designazione
unanime  del  Consiglio stesso o, in mancanza, mediante operazione di
sorteggio.  La  composizione  delle  predette  Commissioni  non puo',
comunque, essere superiore a cinque componenti.
  10.  Le  Commissioni riferiscono al Consiglio formulando, di norma,
proposte  scritte.  Nei  casi  previsti  dall'art.  10,  comma  9, le
deliberazioni adottate dalle Commissioni sono comunicate per iscritto
entro tre giorni ai componenti del Consiglio.
  11. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
  12.  L'Ufficio  di  Segreteria  del Consiglio di presidenza assiste
ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni.
Di ciascuna seduta e' redatto un breve resoconto.