Art. 24.
                        Commissione bilancio
  1.   Il  Consiglio  provvede  altresi'  alla  costituzione  di  una
Commissione  permanente,  formata  da  cinque  componenti, di cui uno
eletto  dal  Parlamento,  con  la  seguente  competenza:  analisi del
bilancio  della  Corte  dei  conti  e  della  sua gestione e relative
proposte;   pareri   sulle   variazioni   e  sul  conto  finanziario;
valutazione  degli  aspetti  organizzativi e strutturali dei servizi,
d'intesa  con  la  Commissione  di  cui  al  comma 1, lettera c), del
precedente art. 22.