Art. 25.
                             D u r a t a
  1.  Le  Commissioni  di cui agli articoli 23 e 24 si rinnovano ogni
dodici  mesi, anche non integralmente, qualora non tutti i componenti
del  Consiglio intendessero farne parte. La partecipazione ad esse e'
compatibile con quella delle altre Commissioni permanenti.
  2.  Sono  applicabili, se non diversamente disposto, le altre norme
di cui all'art. 22.