Art. 25. D u r a t a 1. Le Commissioni di cui agli articoli 23 e 24 si rinnovano ogni dodici mesi, anche non integralmente, qualora non tutti i componenti del Consiglio intendessero farne parte. La partecipazione ad esse e' compatibile con quella delle altre Commissioni permanenti. 2. Sono applicabili, se non diversamente disposto, le altre norme di cui all'art. 22.