Art. 26.
                        Relazioni e proposte
  1. Il Presidente deferisce le questioni alle Commissioni competenti
che  ne  riferiscono  al  Consiglio  entro  il  termine  di regola di
quindici  giorni. Nei casi di particolare complessita' le Commissioni
possono richiedere al Presidente il prolungamento di tale termine.
  2.  Le Commissioni, tramite il proprio Presidente, possono chiedere
l'iscrizione   all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  di  questioni
rientranti nella loro competenza.
  3.  Le  Commissioni  organizzano,  nel  rispetto  dei  termini loro
assegnati, i propri lavori con criteri di semplicita' e speditezza.
    Roma, 30 settembre 2004
                                             Il presidente: Staderini