Art. 26. Relazioni e proposte 1. Il Presidente deferisce le questioni alle Commissioni competenti che ne riferiscono al Consiglio entro il termine di regola di quindici giorni. Nei casi di particolare complessita' le Commissioni possono richiedere al Presidente il prolungamento di tale termine. 2. Le Commissioni, tramite il proprio Presidente, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di questioni rientranti nella loro competenza. 3. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di semplicita' e speditezza. Roma, 30 settembre 2004 Il presidente: Staderini