Art. 3. Incompatibilita' 1. Prima della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) della legge 13 aprile 1988, n. 117, debbono presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione della inesistenza di attivita' suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti. In caso di sopravvenienza di attivita' del genere, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi. 2. Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilita', anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il Presidente, ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere.