Art. 3.
                          Incompatibilita'
  1.  Prima  della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti
di  cui  all'art. 10, comma 2, lettera d) della legge 13 aprile 1988,
n.   117,  debbono  presentare  alla  Segreteria  del  Consiglio  una
dichiarazione   della   inesistenza   di  attivita'  suscettibili  di
interferire  con  le  funzioni  della  Corte  dei  conti.  In caso di
sopravvenienza  di attivita' del genere, la dichiarazione relativa va
presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.
  2.  Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilita', anche
sopravvenute,  assegna  al componente un termine di trenta giorni per
farle  cessare.  Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio,
tramite  il  Presidente,  ne  da'  comunicazione  ai Presidenti delle
Camere.