Art. 4. Vice Presidente 1. Il Presidente di sezione piu' anziano della Corte, di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), della legge 13 aprile 1988, n. 117, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge e dal regolamento. 2. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta e' assunta, per la durata dell'assenza del Vice Presidente, dal magistrato piu' anziano in ruolo. 3. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente.