Art. 4.
                           Vice Presidente
  1.  Il  Presidente  di  sezione  piu'  anziano  della Corte, di cui
all'art. 10, comma 2, lettera c), della legge 13 aprile 1988, n. 117,
sostituisce  il  Presidente,  in caso di assenza o impedimento, nelle
funzioni a questi attribuite dalla legge e dal regolamento.
  2.  Qualora,  nel  corso  di  una  seduta del Consiglio cui non sia
presente   il   Presidente,   il  Vice  Presidente  se  ne  allontani
temporaneamente   e  ritenga  che  la  seduta  debba  proseguire,  la
presidenza  della  seduta  e' assunta, per la durata dell'assenza del
Vice Presidente, dal magistrato piu' anziano in ruolo.
  3.  Il  predetto  componente  assume la presidenza anche all'inizio
della  seduta  in  caso  di  avvenuta comunicazione di impedimento od
assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente.