Art. 5.
          Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta
  1.  I componenti che perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano
dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della
scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante
periodo,  dai  magistrati della medesima originaria qualifica, che li
seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.
  2.  Qualora,  per difetto di magistrati votati, la sostituzione non
possa  aver  luogo  nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad
elezione  suppletiva da indirsi entro trenta giorni; in tal caso, per
i requisiti di eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto
presidenziale di indizione dell'elezione stessa.
  3.  Nel caso di cessazione dei componenti eletti dal Parlamento, il
Presidente  della  Corte  provvede a darne immediata comunicazione ai
Presidenti delle Camere per la nuova elezione.