Art. 6. Posizione dei componenti del Consiglio 1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'. 2. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al Presidente seguono il Vice Presidente, il Procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento, gli altri componenti in ordine di ruolo. 3. Il Consiglio, su richiesta dei componenti eletti, adotta i provvedimenti necessari per rendere compatibile il carico di lavoro nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni nel Consiglio stesso.