Art. 6.
               Posizione dei componenti del Consiglio
  1.  I  componenti  partecipano  ai  lavori e alle deliberazioni del
Consiglio in posizione di parita'.
  2.  Per  l'indicazione  dei  componenti  del Consiglio negli atti e
nelle   sedute,   al   Presidente  seguono  il  Vice  Presidente,  il
Procuratore  generale,  i componenti eletti dal Parlamento, gli altri
componenti in ordine di ruolo.
  3.  Il  Consiglio,  su  richiesta  dei  componenti eletti, adotta i
provvedimenti  necessari  per rendere compatibile il carico di lavoro
nei  rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni
nel Consiglio stesso.