Art. 8. Ufficio di segreteria ed Ufficio studi e documentazione 1. L'Ufficio di segreteria e' diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. 2. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto altro magistrato. 3. I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. La durata della loro assegnazione non puo' eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, cosi' come normativamente previsto per i componenti elettivi. 4. Il Consiglio puo', su richiesta dei magistrati addetti all'Ufficio di segreteria nonche' all'Ufficio studi e documentazione, adottare opportuni provvedimenti al fine di rendere compatibile il carico di lavoro nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni di ausilio al Consiglio stesso. 5. Ai predetti uffici e' addetto un congruo numero di unita' del personale amministrativo, assegnato secondo le procedure di legge sulla base di un organigramma deliberato dal Consiglio su proposta del Capo degli uffici.