Art. 8.
       Ufficio di segreteria ed Ufficio studi e documentazione
  1.  L'Ufficio  di  segreteria  e'  diretto  da un magistrato che ne
assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste
alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione,
salvo  quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato
direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a
sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
  2. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto altro magistrato.
  3.  I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal
Consiglio  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti e possono essere
revocati  in  qualsiasi  momento con la stessa maggioranza. La durata
della  loro  assegnazione  non puo' eccedere quella del Consiglio. Le
assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate,
cosi' come normativamente previsto per i componenti elettivi.
  4.   Il   Consiglio  puo',  su  richiesta  dei  magistrati  addetti
all'Ufficio di segreteria nonche' all'Ufficio studi e documentazione,
adottare  opportuni  provvedimenti  al fine di rendere compatibile il
carico   di   lavoro   nei  rispettivi  uffici  di  appartenenza  con
l'esercizio delle funzioni di ausilio al Consiglio stesso.
  5.  Ai  predetti  uffici e' addetto un congruo numero di unita' del
personale  amministrativo,  assegnato  secondo  le procedure di legge
sulla  base  di  un organigramma deliberato dal Consiglio su proposta
del Capo degli uffici.