IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 CE che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Neumayer Thomas, nato a Vienna il 7 dicembre 1960 cittadino tedesco diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Psychologe-Psychologisher-Psychotherapeu» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Psicologo-psicoterapeuta» in Italia; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Diplom-Psychologe» conseguito presso la «Freien Universitat Berlin» il 28 ottobre 1986; Considerato che l'istante e' in possesso dell'«Approbation als Psychologischer Psychotherapeut» rilasciato dall'«Ufficio del Land per la sanita' e gli affari sociali» come attestato in data 4 gennaio 1999; Preso atto che per la psicologia si tratta di una formazione regolamentata, ai sensi della direttiva 2001/19, cosi' come dichiarato dall'Ufficio del Land per la Sanita' e gli Affari sociale, attestato inviato dal Consolato Generale di Monaco di Baviera in data 19 aprile 2004; Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata; Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Considerato altresi' che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) psicopatologia; 2) teoria e tecniche della psicoterapia individuale e di gruppo; 3) deontologia oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di un anno; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Neumayer Thomas, nato a Vienna il 7 dicembre 1960 cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Psicologi-psicoterapeuti - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.