IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della   direttiva  n.  2001/19  CE  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio,  relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento delle
qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Neumayer  Thomas,  nato  a  Vienna  il
7 dicembre  1960  cittadino  tedesco  diretta  ad  ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento        del        titolo        professionale       di
«Psychologe-Psychologisher-Psychotherapeu»  conseguito in Germania ai
fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di
«Psicologo-psicoterapeuta» in Italia;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Diplom-Psychologe»  conseguito  presso  la  «Freien  Universitat
Berlin» il 28 ottobre 1986;
  Considerato  che  l'istante  e'  in  possesso dell'«Approbation als
Psychologischer  Psychotherapeut»  rilasciato  dall'«Ufficio del Land
per la sanita' e gli affari sociali» come attestato in data 4 gennaio
1999;
  Preso  atto  che  per  la  psicologia  si  tratta di una formazione
regolamentata,   ai   sensi   della  direttiva  2001/19,  cosi'  come
dichiarato dall'Ufficio del Land per la Sanita' e gli Affari sociale,
attestato inviato dal Consolato Generale di Monaco di Baviera in data
19 aprile 2004;
  Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;
  Ritenuto   che  il  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  e  che  pertanto  non  appare  necessario
applicare misure compensative;
  Considerato  altresi'  che  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio dell'attivita' di
psicoterapeuta  e  quella  di  cui  e'  in  possesso l'istante, e che
risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative, nelle
seguenti  materie:  1)  psicopatologia;  2)  teoria  e tecniche della
psicoterapia  individuale  e  di  gruppo;  3)  deontologia  oppure al
compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di un anno;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta dell'8 luglio 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Neumayer Thomas, nato a Vienna il 7 dicembre 1960 cittadino
tedesco,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale    titolo    valido    per    l'iscrizione    all'albo    degli
Psicologi-psicoterapeuti   -   sezione   A   -  e  l'esercizio  della
professione in Italia.