(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie  indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale
da svolgersi in lingua italiana.
    c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni
tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2, e
altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
    d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli Assistenti sociali - sezione A.
    e) Tirocinio   di   adattamento   ove   oggetto   di  scelta  del
richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di
base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.
    Il  richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale domanda in
carta   legale   allegando   la   copia   autenticata   del  presente
provvedimento   nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dello
psicologo   tutor.   Detto   tirocinio   si   svolgera'   presso   un
professionista  privato nell'ambito di una rosa di nomi che lo stesso
Ordine   provvedera'   ad   indicare,   e   che  abbia  un'anzianita'
d'iscrizione   all'albo  professionale  di  almeno  cinque  anni.  Il
Consiglio   nazionale   vigilera'   sull'effettivo   svolgimento  del
tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.