(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
una materia scelta dal candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile,
2)   diritto   penale,   3)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e
processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale
penale.
    c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche  su una materia scelta dal candidato tra le 9 sopra indicate
nell'art.  2  del  presente  decreto,  oltre  che  su  deontologia  e
ordinamento  professionale.  Il  candidato  potra'  accedere a questo
secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
    d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.