Art. 3.
  1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata   2004,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della  Regione siciliana, le
denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la
Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa
vigente.