Art. 5.
  1.  Ai  vini  da  tavola  ad  indicazione  geografica tipica «Colli
Ericini»  che  alla  data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale,  si  trovino  gia'  confezionati  o  in corso di
confezionamento  in  bottiglie  o  altri  recipienti di capacita' non
superiore  a  cinque  litri,  e'  concesso,  dalla  predetta data, un
periodo di smaltimento:
    di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici
o imbottigliatrici;
    di  diciotto  mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
    di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le eventuali rimanenze del
prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere
commercializzate,   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate  alla  Camera di commercio competente per territorio e che
sui  recipienti  sia  apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad
esaurimento»  o  in  alternativa  su  di essi sia riportato l'anno di
produzione  delle  uve  ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto
ottenuto   dalla   vendemmia  2003  o  di  anni  precedenti,  purche'
documentabile.
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da  quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo
di  smaltimento  e'  ridotto  a  sei  mesi. Tale termine e' elevato a
dodici  mesi  per  le  eventuali  rimanenze  di prodotto destinato ad
essere  esportato  allo  stato  sfuso  e  per quelle che i produttori
intendono  cedere  a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette
rimanenze   devono   essere   denunciate  alla  Camera  di  commercio
competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza del
termine  di  sei  mesi.  All'atto della cessione, le rimanenze di cui
trattasi  devono  essere  accompagnate  da un attestato del venditore
convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante
l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.