Art. 5. 1. Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovino gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento: di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purche' documentabile. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.