Art. 6.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Erice» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2004
                                         Il direttore generale: Abate