(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
           A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ERICE»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di origine controllata «Erice» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
      «Erice» Bianco;
      «Erice» Ansonica o Insolia;
      «Erice» Catarratto;
      «Erice» Grecanico;
      «Erice» Grillo;
      «Erice» Chardonnay;
      «Erice» Muller Thurgau;
      «Erice» Sauvignon;
      «Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;
      «Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;
      «Erice» Moscato;
      «Erice» Passito;
      «Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);
      «Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);
      «Erice» Calabrese o Nero d'Avola;
      «Erice» Frappato;
      «Erice» Perricone o Pignatello;
      «Erice» Cabernet Sauvignon;
      «Erice» Syrah;
      «Erice» Merlot.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve
prodotte  da  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica:
    «Erice» Bianco:
      Catarratti: minimo 60%.
    Possono  concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei, alla coltivazione nella
Regione siciliana, fino ad un massimo del 40%.
    La  denominazione  di origine controllata «Erice» con la menzione
di  uno  dei  seguenti vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon,
Ansonica o Insolia, Grecanico dorato o Grecanico, Grillo, Catarratti,
Moscato  di  Alessandria  o Zibibbo, e' riservata ai vini ottenuti da
uve   provenienti   da   vigneti  costituiti  per  almeno  l'85%  dal
corrispondente vitigno.
    Possono  concorrere  alla  produzione di detti vini altri vitigni
idonei  alla  coltivazione nella regione siciliana fino ad un massimo
del 15%.
    «Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:
      Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
    Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni
idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo
del 5%.
    «Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:
      Sauvignon B. minimo 95%.
    Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni
idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo
del 5%.
    «Erice» Passito:
      Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
    Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni
idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo
del 5%.
    «Erice» Moscato:
      Moscato di Alessandria minimo 95%.
    Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni
idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo
del 5%.
    «Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):
      Calabrese o Nero d'Avola: minimo 60%.
    Possono  concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla coltivazione nella
Regione siciliana fino ad un massimo del 40%.
    La  denominazione  di origine controllata «Erice» con la menzione
di  uno  dei  seguenti  vitigni  Calabrese  o Nero d'Avola, Frappato,
Cabernet   Sauvignon,  Perricone  o  Pignatello,  Syrah,  Merlot,  e'
riservata  ai  vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    Possono  concorrere  alla  produzione di detti vini altri vitigni
idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo
del 15%.
    «Erice» Spumante:
      per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo
95%.
    Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni
idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo
del 5%;
      per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  spumante  altri
vitigni  idonei  alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un
massimo del 30%.
                               Art. 3.
                       Zona di produzione uve
    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine controllata «Erice» ricade nella provincia
di  Trapani  e  comprende  i terreni vocati alla qualita' di tutto il
territorio  del  comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei
comuni  di  Erice,  Valderice,  Custonaci,  Castellammare del Golfo e
Trapani.
    La  zona  e'  cosi'  delimitata:  la  delimitazione ha inizio nel
comune  di  Erice in localita' Grotta Perciata per procedere in senso
antiorario  lungo  le  localita' San Matteo, Fontana Bianca, Martogna
Porta  Guastella,  Torre  dei  quattro  venti,  Casa  La  Porta, Nord
Santuario S. Anna, c.da Difali, Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad
incrociare  la  strada statale 113; si segue la strada statale 113 in
direzione  est  sino  ad  arrivare  in  localita'  Torretta,  dove si
interseca la via Fumosa; questa, viene percorsa in direzione sud fino
ad  incrociare  la  strada provinciale Trapani-Salemi che la si segue
fino  al  Ponte della Collura; si continua lungo la linea del confine
amministrativo  del  comune  di Trapani fino ad arrivare in localita'
Bruca   dove   si  interseca  il  confine  amministrativo  di  Buseto
Palizzolo;  da  qui, sempre in senso antiorario, si prosegue lungo il
confine amministrativo di Buseto Palizzolo, per arrivare in localita'
Racabbe  a  quota 205 m s.l.m. che segna l'ingresso nel territorio di
Castellammare  del  Golfo. La delimitazione procede in direzione nord
lungo   le  quote  225,  231,  240  fino  ad  incrociare  il  confine
amministrativo  del  comune  di Custonaci. Si segue detto confine per
giungere  in localita' Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci;
da  questo  punto  si  segue la linea immaginaria che attraversa case
Fontana,   Case  La  Porta,  Case  Chiova,  Bellazita,  zona  sud-est
localita'  Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce; quindi si
segue  la  zona  pedemontana  di  Montagna Sparacio, si attraversa la
strada  provinciale  Trapani-San  Vito  Lo  Capo, si procede lungo la
linea  che  unisce le localita' Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano
Alastre,  Portella  del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio
Forgia; si segue il percorso del fiume in direzione c.da Linciasa per
poi  deviare  in  direzione  ovest attraversando Baglio Sciare, Rione
Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la
grotta  Berciata  in territorio di Erice, quale punto di inizio della
delimitazione.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le  condizioni  ambientali  di coltivazione dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata
«Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su terreni idonei per le produzioni
della denominazione di origine di cui si tratta.
    4.2 - Densita' d'impianto.
    Per  i  nuovi  impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro  non  puo' essere inferiore a 3500 per le uve a bacca bianca e
4000 per le uve a bacca nera, in coltura specializzata.
    4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
    Le   forme  di  allevamento  consentite  sono  l'alberello  e  la
controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse.
    La Regione siciliana puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
    I   sesti   d'impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di
allevamento.
    4.4 - Irrigazione, forzatura.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
    Le  produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e
le gradazioni minime naturali sono le seguenti:

=====================================================================
                        |                   |  Titolo alcolom. vol.
       Tipologia        |Produzione uva t/ha|   nat. minimo % vol.
=====================================================================
"Erice" Bianco....      |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Ansonica o      |                   |
Insolia....             |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Catarratto....  |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Grecanico....   |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Grillo....      |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Chardonnay....  |         9         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Muller          |                   |
Thurgau....             |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Sauvignon....   |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Vendemmia       |                   |
Tardiva Sauv.....       |         6         |         16,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Vendemmia       |                   |
Tardiva Zibibbo....     |         6         |         16,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Moscato....     |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Passito....     |        11         |         13,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Spumante (Dolce |                   |
e Brut)....             |        11         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Rosso (anche    |                   |
tipol. Riserva)....     |        11         |         12,50
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Calabrese o Nero|                   |
d'Avola....             |        11         |         12,50
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Frappato....    |        11         |         12,50
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Perricone o     |                   |
Pignatello....          |        11         |         12,50
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Cabernet        |                   |
Sauvignon....           |         9         |         12,50
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Syrah....       |        11         |         12,50
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Merlot....      |         9         |         12,50

    A  tali  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa  dovra'  essere  riportata  nei  limiti  di cui sopra purche' la
produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                    Vinificazione ed elaborazione
    5.1 - Zona di vinificazione.
    Le  operazioni  di  vinificazione,  di elaborazione, ivi compreso
l'appassimento    delle   uve,   l'affinamento   e   l'invecchiamento
obbligatorio   debbono  essere  effettuate  in  tutto  il  territorio
amministrativo  dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di
produzione delle uve di cui all'art. 3.
    5.2 - Zona di imbottigliamento.
    Le  operazioni  di  imbottigliamento  dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Erice»  devono  essere  effettuate all'interno
della zona di vinificazione.
    5.3 - Correzioni.
    Non e' consentito l'arricchimento.
    5.4 - Elaborazione.
    La  tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il
metodo della rifermentazione in autoclave.
    La  tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche
in  fruttaio  e/o  con  le  tecniche ed attrezzature consentite dalla
normativa vigente.
    Le  tipologie  vendemmia  tardiva  devono  essere ottenute da uve
appassite sulla pianta.
    5.5 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito e la produzione massima
di   vino   per   ettaro,   comprese   le   aggiunte  occorrenti  per
l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

=====================================================================
         Tipologia         |Resa uva/vino|Prod. massima di vino Hl/ha
=====================================================================
"Erice" Bianco....         |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Ansonica o         |             |
Insolia....                |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Catarratto....     |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Grecanico....      |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Grillo....         |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Chardonnay....     |     70%     |           63,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Muller Thurgau.... |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Sauvignon....      |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Vendemmia Tardiva  |             |
Zibibbo....                |     60%     |           36,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Vendemmia Tardiva  |             |
Sauvignon....              |     60%     |           36,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Moscato....        |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Passito....        |     40%     |           44,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Spumante (Dolce e  |             |
Brut)....                  |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Rosso (anche tipol.|             |
Riserva)....               |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Calabrese o Nero   |             |
d'Avola....                |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Frappato....       |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Perricone o        |             |
Pignatello....             |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Cabernet           |             |
Sauvignon....              |     70%     |           63,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Syrah....          |     70%     |           77,00
---------------------------------------------------------------------
"Erice" Merlot....         |     70%     |           63,00

    Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%  per  le  tipologie  bianche,  rosse  e  spumante,  il 63% per le
tipologie  vendemmia  tardiva,  il  43%  per  la  tipologia  passito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti
limiti  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata
per l'intera partita.
    L'eccedenza  del  5%,  se  ne  ha le caratteristiche, puo' essere
designata come vino ad I.G.T.
    5.6 - Invecchiamento.
    Per  il  vino  «Erice  Rosso», la menzione «Riserva» e' ammessa a
condizione che, prima dell'immissione al consumo, venga sottoposto ad
un  periodo  minimo  di  invecchiamento  di anni due, a decorrere dal
10 novembre dell'anno di produzione delle uve.
                               Art. 6.
                 Caratteristiche dei vini al consumo
    I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
    «Erice» Bianco:
      colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
      odore: delicato, fragrante;
      sapore: secco, armonico, vivace;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Erice» Grecanico:
      colore: paglierino piu' o meno carico con riflessi verdolini;
      odore: delicato, gradevole piu' o meno fruttato;
      sapore: secco, pieno, tipico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 q/l.
    «Erice» Chardonnay:
      colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
      odore: caratteristico;
      sapore: fruttato, armonico, morbido;
      titolo alcolometrico volumico totale min. 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Erice» Muller Thurgau:
      colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
      odore: caratteristico, aromatico;
      sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Erice» Sauvignon:
      colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
      odore: caratteristico;
      sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Erice» Ansonica o Insolia:
      colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
      odore: delicato;
      sapore: secco, armonico con buona persistenza;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Erice» Grillo:
      colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
      odore: intenso, delicato;
      sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Erice» Catarratto:
      colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
      odore: delicato;
      sapore: secco, armonico con buona persistenza;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Erice» Moscato:
      colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
      odore: aromatico caratteristico;
      sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Erice» Spumante Dolce:
      spuma: fine e persistente;
      colore: giallo paglierino;
      odore: aromatico, caratteristico;
      sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 12,00% vol., di
cui almeno 6,0% effettivo;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
      zuccheri min.: secondo normative CE.
    «Erice» Spumante Brut:
      spuma: fine e persistente;
      colore: giallo paglierino;
      odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
      sapore: fresco con buona persistenza;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      zuccheri massimo: 15 g/l.
    «Erice» Rosso:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: caratteristico;
      sapore: asciutto, moderatamente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Erice» Calabrese o Nero d'Avola:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: delicato, caratteristico;
      sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Erice» Frappato:
      colore: rubino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, gradevole;
      sapore: secco, lievemente tannico, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Erice» Perricone o Pignatello:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: vinoso, caratteristico;
      sapore: secco, armonico leggermente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Erice» Cabernet Sauvignon:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
      sapore: secco, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    «Erice» Merlot:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: caratteristico;
      sapore: pieno, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    «Erice» Syrah:
      colore: rosso rubino;
      odore: delicato, caratteristico, gradevole;
      sapore: secco, piacevolmente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
    «Erice» Rosso Riserva:
      colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;
      odore: complesso, etereo, fine;
      sapore: asciutto, moderatamente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
    «Erice» Passito:
      colore: da paglierino a dorato;
      odore: caratteristico, persistente;
      sapore: dolce, armonico;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:
      colore: da paglierino a dorato;
      odore: caratteristico, persistente;
      sapore: dolce, armonico;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Erice» Vendemmia tardiva Sauvignon:
      colore: da giallo paglierino al dorato carico;
      odore: caratteristico, persistente;
      sapore: dolce, equilibrato;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la
Regione   siciliana,  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale  e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    7.1 - Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.   1   e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato  laudativo  e che non siano idonei a trarre in inganno il
consumatore.
    7.2 - Menzioni facoltative.
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini
di cui all'art. 1.
    7.3 - Annata.
    Nell'etichettatura  dei vini «Erice» l'indicazione dell'annata di
produzione dell'uve e' obbligatoria per i tipi tranquilli.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    8.1 - Volumi nominali.
    I  vini  di  cui  all'art.  1 devono essere immessi al consumo in
recipienti  di  volume  nominale  di  0,187 litro, 0,250 litro, 0,375
litro,  0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e
5 litri.