Art. 4. La provincia di Salerno provvedera', a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.