Art. 4.
  La  provincia  di  Salerno  provvedera',  a  sua  cura  e  spese, a
volturare  a  proprio  nome  l'intestazione dei suoli espropriati dal
concessionario,  secondo  direttive,  per  conto  ed  a  favore delle
amministrazioni  statali succedutesi e designate all'attuazione degli
interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.