IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visti  gli  articoli 253  e  254  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, di istituzione del
Servizio sanitario nazionale, e s.m.i.;
    Visto  il  decreto legislativo n. 196/03 - testo unico recante il
«Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati  personali»  e,  in
particolare,  la  parte  IIª,  titolo  V°  sul  «Trattamento dei dati
personali in ambito sanitario»;
    Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, recante modifiche al titolo V°, parte seconda della Costituzione;
    Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, concernente l'elenco
delle   malattie   infettive   e   diffusive  sottoposte  a  denuncia
obbligatoria;
    Visto  il  decreto ministeriale 28 novembre 1986, con il quale la
rosolia  congenita  e'  stata  inserita  nell'elenco  delle  malattie
infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria;
    Visto  il  decreto  ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il
sistema  informativo  delle  malattie  infettive  e  diffusive  e, in
particolare,  le  peculiari  modalita'  di  notifica  delle  malattie
infettive comprese nella classe IIIª;
    Riconosciuta  la  necessita' di integrare l'elenco, contenuto nel
suddetto  decreto,  delle  malattie  infettive e diffusive soggette a
notifica  obbligatoria,  mediante  il  re-inserimento  della  rosolia
congenita  e  l'inserimento della infezione da virus della rosolia in
gravidanza;
    Considerato l'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e Bolzano relativo al «Piano per l'eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita», sottoscritto in data 13 novembre 2003 e, in
particolare,  i  punti  6.2  e  6.2.2,  in  cui  viene  sottolineata,
rispettivamente,  la  necessita'  di  includere  l'infezione da virus
della  rosolia  in  gravidanza e la rosolia congenita tra le malattie
per  cui  e'  prevista  la  notifica obbligatoria di con le modalita'
previste  per  la  classe  IIIª  del decreto ministeriale 15 dicembre
1990;
    Sentito  il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in
data 14 settembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. All'elenco  delle malattie di cui alla classe IIIª del decreto
ministeriale  15 dicembre 1990 sono aggiunte la sindrome/infezione da
rosolia congenita e l'infezione da virus della rosolia in gravidanza.
    2. La  relativa  notifica  andra'  eseguita  secondo le modalita'
specifiche descritte nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando
rispettivamente le schede epidemiologiche di cui agli allegati 2 e 3,
che   costituiscono   parte   integrante  del  presente  decreto.  Le
segnalazioni  e  i dati relativi vengono raccolti in una base di dati
dal  Ministero  della  salute.  La  gestione  della base di dati e la
classificazione dei casi sono affidate al Ministero della salute.
    3. Con  cadenza  annuale  il  Ministero  della salute assicura un
ritorno   di   informazione   sull'andamento  delle  segnalazioni  di
sindrome/infezione da rosolia congenita.
    4. L'Istituto  superiore  di sanita' svolge funzioni di referente
scientifico  per  la  componente  di laboratorio della diagnosi della
sindrome/infezione da rosolia congenita.
    5. Le regioni e province autonome individuano ed accreditano il/i
Centro/i  di  riferimento  regionale o interregionali per la conferma
diagnostica della infezione/sindrome da rosolia congenita. L'Istituto
superiore  di sanita' svolge funzioni di referente scientifico per la
componente   di   laboratorio,   secondo   le  funzioni  identificate
nell'Accordo del 13 novembre 2003, al punto 8.3.