Art. 2.
    1.  Gli  interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
    2.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
    3.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali  i costi di
ciascun  progetto,  di  cui  al  presente  decreto,  sostenuti  fuori
dall'ob.  1,  non  potranno  superare  il  25%  del  costo totale del
progetto.
    4. Per i progetti che prevedono l'intervento M.I.U.R. nella forma
del   credito   agevolato   e   contributo   nella  spesa  la  durata
dell'ammortamento e' stabilito come segue:
      progetti  che  prevedono  una  durata  fino a 24 mesi (al netto
della   maggiorazione   di   cui   all'ultimo   comma   del  presente
articolo nonche'  di  eventuali  ulteriori  proroghe)  il  periodo di
ammortamento  e'  fissato  in  10  anni in rate semestrali, costanti,
posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca;
      progetti  che  prevedono  una durata di oltre 24 mesi fino a 48
mesi  (al  netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo comma del
presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo
di  ammortamento  e'  fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti,
posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca;
      progetti  che  prevedono  una durata di oltre 48 mesi fino a 60
mesi  (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma
del  presente  articolo)  il  periodo di ammortamento e' fissato in 8
anni  in  rate  semestrali,  costanti,  posticipate,  comprensive  di
capitale  ed  interessi,  a partire dalla seconda scadenza semestrale
successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.
    5.  Il  Ministero,  con  successiva  comunicazione, fornira' alla
banca,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di finanziamento, la
ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente  del costo ammesso e
della relativa quota di contributo.
    6. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 5.