Art. 2.
  1. Il  Consorzio  di  tutela  autorizzato  del  vino  «Vernaccia di
Serrapetrona»,  di  seguito  denominato Consorzio autorizzato, dovra'
assicurare  che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano
di  controllo  approvato,  il  processo  produttivo  ed  il  prodotto
certificato  con  la  DOCG  «Vernaccia di Serrapetrona» rispondano ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato
con il decreto indicato nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
    a) la  regione,  la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  la  provincia  e  i comuni competenti per territorio di
produzione  della  DOCG  «Vernaccia  di  Serrapetrona»  sono tenuti a
mettere   a   disposizione   del  Consorzio  autorizzato  ogni  utile
documentazione,  in  particolare  gli  albi  dei vigneti e i relativi
aggiornamenti,  le  denunce  delle uve, le certificazioni d'idoneita'
agli esami analitici ed organolettici;
    b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura,  competente  per  territorio  di  produzione e' tenuta a
verificare  l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi   all'attivita'   di  controllo,  da  parte  dei  produttori
richiedenti  l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione
per  le  relative  partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti
indicati  nel  prospetto  tariffario  depositato  presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali;
    c) la  regione, la provincia e la camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  competenti per territorio di produzione
possono  delegare  al  Consorzio  autorizzato  le  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla  legge  10 febbraio  1992,  n.  164  e  dal decreto
ministeriale  n.  256/1997  in materia di gestione e di controlli nel
settore  dei  V.Q.P.R.D.;  in  particolare  la  camera  di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  puo'  delegare il Consorzio
autorizzato,  conformemente  al  disposto dell'art. 16 comma 3, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG
«Vernaccia  di  Serrapetrona», le ricevute di produzione delle uve al
conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
    d) le  ditte  imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o
altri  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  cinque  litri  i
contrassegni  di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito
del parere di conformita'.