Art. 2. Ai fini del relativo provvedimento individuale di concessione, gli idonei ammessi a contributo inseriti nelle graduatorie regionali e nazionali sono tenuti a presentare entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto al Ministero delle politiche agricole forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI - V.le dell'Arte n. 16, 00144, Roma, la seguente documentazione: 1. certificato della camera di commercio con l'indicazione delle stato non fallimentare; 2. per gli importi di contributo superiori ad Euro 154.937,00 certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Relativamente alla documentazione da presentare i beneficiari sono invitati ad indicare il numero del progetto approvato. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2004 Il direttore generale: Tripodi