Art. 2.
  Ai  fini del relativo provvedimento individuale di concessione, gli
idonei  ammessi  a  contributo inseriti nelle graduatorie regionali e
nazionali  sono  tenuti  a  presentare  entro e non oltre 30 giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del presente
decreto   al   Ministero   delle   politiche   agricole  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche di mercato - Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura - Pesc VI - V.le dell'Arte n. 16, 00144, Roma,
la seguente documentazione:
    1.  certificato della camera di commercio con l'indicazione delle
stato non fallimentare;
    2.  per  gli  importi  di contributo superiori ad Euro 154.937,00
certificato   antimafia   previsto   dall'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  Relativamente  alla documentazione da presentare i beneficiari sono
invitati ad indicare il numero del progetto approvato.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  alla  registrazione degli
organi  di  controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 5 novembre 2004

                                       Il direttore generale: Tripodi