Art. 2.
  1. L'attivita'  di  certificazione  di  cui  all'art. 1 deve essere
svolta  secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto
legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23  e  nel  decreto  dirigenziale
2 aprile  2003.  Tale  attivita'  deve  peraltro  essere  svolta  nel
rispetto   dei  requisiti  e  con  il  mantenimento  della  struttura
dell'organismo,  nonche' dell'organizzazione e gestione del personale
e  delle  risorse  strumentali, come individuati nella documentazione
presentata,  conformemente a quanto disposto dalla commissione per la
valutazione  dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione
degli   organismi   notificati   ed   autorizzati   che  ha  condotto
l'istruttoria.  E' fatta salva la possibilita' di modificare elementi
o  procedure  previa  approvazione  da  parte  del  Dipartimento  dei
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
  2.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate  e'  inviata  al  competente  ufficio  del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri e per i sistemi informativi e
statistici.