Art. 3. 1. La presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici puo' effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo. 3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.