Art. 3.
  1. La  presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
  2. Durante  il periodo di validita' della designazione il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri  e  per  i sistemi informativi e statistici puo' effettuare
verifiche    atte   a   stabilire   la   permanenza   dei   requisiti
dell'organismo.
  3. Gli  atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i  rapporti  di  prova,  devono  essere conservati per un periodo non
inferiore a dieci anni.