Art. 3. I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero contenuto dell'allegato al presente decreto, con le modalita' specificate nell'allegato medesimo.