Art. 3.
  I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di
cui  al  presente  decreto,  devono presentare, entro quindici giorni
dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea    della    comunicazione    della    Commissione    relativa
all'imposizione  dei  citati  oneri, formale accettazione dell'intero
contenuto   dell'allegato  al  presente  decreto,  con  le  modalita'
specificate nell'allegato medesimo.