(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

   IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI DI
                    LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA

   A  norma  delle  disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a)
del  regolamento  (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
sull'accesso  dei  vettori  aerei  della  comunita'  alle rotte aeree
intracomunitarie,  il  governo  italiano, conformemente alla proposta
formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre
oneri  di  servizio  pubblico  riguardo  ai servizi aerei di linea su
alcune   rotte  fra  gli  scali  aeroportuali  della  Sardegna  ed  i
principali aeroporti nazionali.
   La  condizione  di insularita' della Sardegna limita fortemente le
opportunita' di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo
fondamentale,   insostituibile   e   privo   di   valide  alternative
comparabili.
   In  tale  contesto  il  servizio  aereo  di  linea e' da ritenersi
servizio  di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico
e  sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il
diritto alla mobilita' delle persone.

1. ROTTE INTERESSATE

1.1.  - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio
pubblico sono le seguenti:


Alghero - Roma e viceversa

Alghero - Milano (*) e viceversa

Alghero - Bologna e viceversa

Alghero - Torino e viceversa

Alghero - Pisa e viceversa

Cagliari - Roma e viceversa

Cagliari - Milano (*)e viceversa

Cagliari - Bologna e viceversa

Cagliari - Torino e viceversa

Cagliari - Pisa e viceversa

Cagliari - Verona e viceversa

Cagliari - Napoli e viceversa

Cagliari - Palermo e viceversa

Olbia - Roma e viceversa

Olbia - Milano (*) e viceversa

Olbia - Bologna e viceversa

Olbia - Torino e viceversa

Olbia - Verona e viceversa

(*) La destinazione Milano e' intesa ai sensi del decreto del Mini-
    stro dei Trasporti 05.01.2001 e successive modificazioni ed in-
    tegrazioni.

   1.2.  -  Conformemente all'art. 9 del Regolamento CEE n. 95/93 del
Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n.
793/2004,  relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie
negli  aeroporti  della  Comunita',  gli  organi  competenti potranno
riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le
modalita' previste nei presenti oneri.
   1.3.  -  Tutte  le  diciotto  rotte  sopra individuate e gli oneri
imposti  su  di esse costituiscono un unico pacchetto che deve essere
accettato  interamente ed integralmente dai vettori interessati senza
compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.
   1.4.  -  I  vettori  accettanti i presenti oneri che non dovessero
disporre  di autonoma capacita' tecnica e organizzativa sufficiente a
esercitare  le  rotte  secondo  il  regime  degli  oneri di servizio,
dovranno depositare al momento dell'accettazione eventuali accordi di
traffico  stipulati con altri vettori finalizzati all'esercizio delle
rotte  onerate,  specificando  i  dettagli  operativi  degli  accordi
stessi,  allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei
mezzi e dell'organizzazione rispetto all'entita' degli oneri imposti.
In  ogni  caso  ciascun vettore singolo accettante, o ciascun vettore
capofila  accettante,  rimane integralmente responsabile del puntuale
rispetto degli oneri.
   1.5.  -  Ciascun  vettore singolo (o vettore capofila) che accetta
gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la
corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra'
ammontare  ad  almeno  15  milioni di euro e verra' prestata mediante
fideiussione  bancaria a prima richiesta per almeno 5 milioni di euro
e fideiussione assicurativa per la restante somma, a favore dell'ENAC
-  Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impieghera'
per garantire la prosecuzione del regime onerato.
   1.6. - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ENAC,
di  concerto  con  la Regione Autonoma della Sardegna, verificheranno
l'adeguatezza  della  struttura dei vettori accettanti ed il possesso
dei   requisiti   minimi   di   accesso   al  servizio  ai  fini  del
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri
di  servizio  pubblico.  All'esito  della verifica i vettori ritenuti
idonei ad effettuare i servizi onorati verranno ammessi ad effettuare
il servizio.
   1.7.  -  Per  l'accettazione  dell'onere di servizio sul gruppo di
rotte sopra considerate e' necessario il possesso da parte di ciascun
vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

- essere  vettore  aereo  comunitario  in  possesso  del  COA e della
  prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92:
- avere  la disponibilita' di un numero adeguato di aeromobili con le
  caratteristiche   di   capacita'   necessarie   a   soddisfare   le
  prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- impiegare  sulle rotte indicate personale che parli correntemente e
  correttamente l'italiano;
- distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS
  (Amadeus,  Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono,
  presso  le  biglietterie  degli  aeroporti  e  attraverso  la  rete
  agenziale;
- autocertificare  di  aver  ottenuto nel periodo 1 gennaio 2003 - 30
  settembre  2004  un  coefficiente  di  regolarita' complessivo pari
  almeno  al  98%  ed  un coefficiente di puntualita' di almeno l'80%
  entro i 20 minuti;
- fornire  la  cauzione  di  esercizio di cui al precedente punto 1.5
  secondo le modalita' prescritte.

   1.8.  -  Al  fine  di  garantire  l'obiettivo  della  continuita',
affidabilita',  puntualita'  e  sicurezza del servizio, i vettori che
intendono   accettare   l'onere  di  servizio  sul  gruppo  di  rotte
considerate  dovranno  fornire  all'ENAC  idonea  documentazione  (in
lingua  italiana  o  inglese) attestante il possesso dei requisiti di
cui  sopra,  nonche' le risorse organizzative, tecniche e finanziarie
da destinare al servizio.
   1.9.  - I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico
si  impegnano  ad  osservare  ed  applicare le disposizioni normative
interne,  internazionali  e  comunitarie  in  tema  di protezione del
passeggero,  nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking,
ritardo,  cancellazione  dei  voli, perdita, ritardo e danneggiamento
del  bagaglio;  si  impegnano altresi' ad applicare fin dal 1 gennaio
2005  le  nuove  regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 in
materia   di  overbooking  cancellazione  del  volo  e  ritardo,  con
particolare  riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta
mobilita'.  Contestualmente  all'accettazione  dei  presenti  oneri i
vettori  si  impegnano  ad  uniformare  i  propri  comportamenti  nei
confronti  dell'utenza  ai principi contenuti nella Carta dei diritti
del passeggero europea ed italiana.

   2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

   2.1. - Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando
la  peculiarita'  della  condizione di insularita' della Sardegna; in
termini   di  numero  di  frequenze  minime  (che  devono  intendersi
garantite  con  voli  diretti),  di  orari e di capacita' offerta gli
oneri sono i seguenti:

2.1.1 - SULLA ROTTA ALGHERO - ROMA

a) Frequenze minime giornaliere

   sulla  rotta  Alghero - Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4*
voli  in andata e 3/4* in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno
5  voli  in  andata e 5 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu'
periodo di Natale e di Pasqua);
   (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'
variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del
giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per
periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie
che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere
finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra'
essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di
servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione
aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla Regione Autonoma
della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove
riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Roma dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Roma - Alghero dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 10 ottobre
al  31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Alghero - Roma e
di 450 posti sulla rotta Roma - Alghero.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
750  posti sulla rotta Alghero - Roma e di 750 posti sulla rotta Roma
- Alghero.

2.1.2. - SULLA ROTTA ALGHERO- MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

   sulla rotta Alghero - Milano dovranno essere garantiti almeno 3/4*
voli  in andata e 3/4* in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno
4  voli  in  andata e 4 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu'
periodo di Natale e di Pasqua):
   (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'
variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del
giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per
periodo  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie
che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere
finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra'
essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di
servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione
aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla Regione Autonoma
della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove
riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Milano dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Milano - Alghero dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30

c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre
al  31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Alghero - Milano
e di 450 posti sulla rotta Milano - Alghero.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
600  posti  sulla  rotta  Alghero - Milano e di 600 posti sulla rotta
Milano - Alghero

2.1.3. - SULLA ROTTA ALGHERO - BOLOGNA

a) Frequenza minima giornaliera

   sulla  rotta  Alghero - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1
volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno

b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di  130  posti sulla rotta Alghero Bologna e di 130 posti sulla rotta
Bologna Alghero.

2.1.4. - SULLA ROTTA ALGHERO - TORINO

a) Frequenza minima giornaliera

   Sulla  rotta  Alghero  - Torino dovranno essere garantiti almeno 1
voto in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di  35  posti  sulla  rotta  Alghero Torino e di 35 posti sulla rotta
Torino Alghero.

2.1.5. - SULLA ROTTA ALGHERO - PISA

a) Frequenza minima giornaliera

   Sulla rotta Alghero - Pisa dovranno essere garantiti almeno 1 volo
in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno

b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di 130 posti sulla rotta Alghero Pisa e di 130 posti sulla rotta Pisa
Alghero.

2.1.6. - SULLA ROTTA CAGLIARI - ROMA

a) Frequenze minime giornaliere

   Sulla  rotta  Cagliari  -  Roma dovranno essere garantiti almeno 8
voli  in  andata  e  8 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno
11/13  *  voli  in  andata  e  11/13  * in ritorno dal 1 giugno al 30
settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua):

   (*)  il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'
variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del
giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per
periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie
che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere
finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra'
essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di
servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione
aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla Regione Autonoma
della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove
riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Roma dovranno essere garantiti almeno
3 voli nella fascia oraria 06.30 - 09.30
1 volo nella fascia oraria 13.00 - 15.30
2 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Roma - Cagliari dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 06.30 - 09.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
3 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30
c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse  frequenze  previste nei due periodi indicati negli oneri, La
capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31
maggio  dovra'  essere di 1200 posti sulla rotta Cagliari - Roma e di
1200 posti sulla rotta Roma - Cagliari.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
1500  posti  sulla  rotta Cagliari - Roma e di 1500 posti sulla rotta
Roma - Cagliari

2.1.7. - SULLA ROTTA CAGLIARI - MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

   Sulla  rotta  Cagliari - Milano dovranno essere garantiti almeno 5
voli in andata e 5 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 5/8
*  voli  in  andata  e  5/8 * in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre
(piu' periodo di Natale e di Pasqua);

   (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'
variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del
giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per
periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie
che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere
finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra'
essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di
servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione
aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla Regione Autonoma
della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove
riscontrasse delle carenze.

b) Orari:
sulla rotta Cagliari - Milano dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 06.30 - 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.00 - 15.30
2 voti nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Milano - Cagliari dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 07.00 - 09,00
1 voto nella fascia oraria 13.30 - 15.30
2 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30
c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse  frequenze  previste nei due periodi indicati negli oneri. La
capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31
maggio  dovra' essere di 750 posti sulla rotta Cagliari - Milano e di
750 posti sulla rotta Milano - Cagliari.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
750  posti  sulla  rotta Cagliari - Milano e di 750 posti sulla rotta
Milano - Cagliari.

2.1.8. - SULLA ROTTA CAGLIARI - BOLOGNA

a) Frequenze minime giornaliere

   sulla  rotta  Cagliari  - Bologna dovranno essere garantiti almeno
1/2  * voti in andata e 1/2 * in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e
almeno  2  voli in andata e 2 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre
(piu' periodo di Natale e di Pasqua);

   (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'
variabile  all'interno  detta  stagione  a  seconda del periodo e del
giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per
periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie
che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere
finalizzato o garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra'
essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di
servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione
aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla Regione Autonoma
della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove
riscontrasse delle carenze.

   b) Orari:

   Per  i  collegamenti  caratterizzati  da  un'unica  (o  al massimo
doppia)  frequenza  giornaliera,  la  collocazione oraria e' affidata
alla  determinazione  dei  vettori  che  accettano gli oneri, i quali
terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire
l'andata  e  ritorno  in  giornata  in  Sardegna  ed  una  permanenza
significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre
al  31  maggio  dovra'  essere  di  150  posti sulla rotta Cagliari -
Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna - Cagliari.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
300  posti  sulla rotta Cagliari - Bologna e di 300 posti sulla rotta
Bologna - Cagliari.

2.1.9. - SULLA ROTTA CAGLIARI- TORINO

a) Frequenza minima giornaliera

   Sulla  rotta  Cagliari - Torino dovranno essere garantiti almeno 1
volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

   b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di  150  posti sulla rotta Cagliari Torino e di 150 posti sulla rotta
Torino Cagliari.

2.1.10. - SULLA ROTTA CAGLIARI - PISA

a) Frequenza minima giornaliere

   Sulla  rotta  Cagliari  -  Pisa dovranno essere garantiti almeno 1
volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

   b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di  130  posti  sulla  rotta Cagliari Pisa e di 130 posti sulla rotta
Pisa Cagliari.

2.1.11. - SULLA ROTTA CAGLIARI - VERONA

a) Frequenze minime giornaliere

   Sulla  rotta  Cagliari - Verona dovranno essere garantiti almeno 1
volo  in  andata e 1 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 2
voli  in  andata  e  2  in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu'
periodo di Natale e di Pasqua);

   b) Orari:

   Per  i  collegamenti  caratterizzati  da  un'unica  (o  al massimo
doppia)  frequenza  giornaliera,  la  collocazione oraria e' affidata
alla  determinazione  dei  vettori  che  accettano gli oneri, i quali
terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire
l'andata  e  ritorno  in  giornata  in  Sardegna  od  una  permanenza
significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre
al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Cagliari - Verona
e di 150 posti sulla rotta Verona - Cagliari.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
300  posti  sulla  rotta Cagliari - Verona e di 300 posti sulla rotta
Verona - Cagliari.

2.1.12. - SULLA ROTTA CAGLIARI - NAPOLI

a) Frequenza minima giornaliera

   Sulla  rotta  Cagliari - Napoli dovranno essere garantiti almeno 1
volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

   b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di  130  posti sulla rotta Cagliari Napoli e di 130 posti sulla rotta
Napoli Cagliari.

2.1.13. - SULLA ROTTA CAGLIARI - PALERMO

a) Frequenza minima giornaliera

   Sulla  rotta Cagliari - Palermo dovranno essere garantiti almeno 1
volo in andata e 1 in ritorno durante tutto l'anno.

   b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di  35 posti sulla rotta Cagliari - Palermo e di 35 posti sulla rotta
Palermo - Cagliari.

2.1.14. - SULLA ROTTA OLBIA - ROMA

a) Frequenze minime giornaliere

   Sulla  rotta  Olbia - Roma dovranno essere garantiti almeno 3 voli
in  andata  e  3 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 6/9 *
voli  in andata e 6/9 * in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu'
periodo di Natale e di Pasqua):

   (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'
variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del
giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per
periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie
che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere
finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra'
essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di
servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione
aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla Regione Autonoma
della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove
riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Roma dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Roma - Olbia dovranno essere garantiti almeno
1 voto netta fascia oraria 07.00 - 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre
al 31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Olbia - Roma e di
450 posti sulla rotta Roma - Olbia.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
900  posti sulla rotta Olbia - Roma e di 900 posti sulla rotta Roma -
Olbia.

2.1.15. - SULLA ROTTA OLBIA - MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

   Sulla  rotta Olbia - Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3 *
voli in andata e 2/3 * in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno
7/13  *  voli  in  andata  e  7/13  *  in  ritorno dal 1 giugno al 30
settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua):

   (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'
variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del
giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per
periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie
che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere
finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra'
essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di
servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione
aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla Regione Autonoma
della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove
riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Milano dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45
1  voto  nella  fascia  oraria  13.30 - 15.30 (sole nell'ipotesi di 3
frequenze in periodo 1 ottobre - 31 maggio)
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Milano - Olbia dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30
1  volo  nella  fascia  oraria  13.30 - 15.30 (solo nell'ipotesi di 3
frequenze in periodo 1 ottobre-31 maggio)
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre
al  31 maggio dovra' essere di 300 posti sulla rotta Olbia - Milano e
di 300 posti sulla rotta Milano - Olbia.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
1050  posti  sulla  rotta  Olbia - Milano e di 1050 posti sulla rotta
Milano - Olbia.

2.1.16. - SULLA ROTTA OLBIA - BOLOGNA
a) Frequenza minima giornaliera
Sulla  rotta  Olbia - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1 volo
in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.
b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre
al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Olbia - Bologna e
di 150 posti sulla rotta Bologna - Olbia.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
300  posti  sulla  rotta  Olbia  - Bologna e di 300 posti sulla rotta
Bologna - Olbia.

2.1.17. - SULLA ROTTA OLBIA - TORINO

a) Frequenza minima giornaliera

   Sulla rotta Olbia - Torino dovranno essere garantiti almeno 1 volo
in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

   b) Orari:

   La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori
che  accettano  gli  oneri,  i  quali  terranno comunque nella dovuta
considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata
in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere
di  150  posti  sulla  rotta  Olbia Torino e di 150 posti sulla rotta
Torino Olbia.

2.1.18. - SULLA ROTTA OLBIA - VERONA

a) Frequenze minime giornaliere

   Sulla rotta Olbia - Verona dovranno essere garantiti almeno 1 volo
in  andata  e 1 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli
in  andata  e 2 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo
di Natale e di Pasqua);

   b) Orari:

   Per  i  collegamenti  caratterizzati  da  un'unica  (o  al massimo
doppia)  frequenza  giornaliera.  la  collocazione oraria e' affidata
alla  determinazione  dei  vettori  che  accettano gli oneri, i quali
terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire
l'andata  e  ritorno  in  giornata  in  Sardegna  ed  una  permanenza
significativa nella destinazione.

   c) Capacita' offerta

   La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le
diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
   La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre
al  31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Olbia - Verona e
di 150 posti sulla rotta Verona - Olbia.
   La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di
300  posti  sulla  rotta  Olbia  -  Verona e di 300 posti sulla rotta
Verona - Olbia.

3. AEROMOBILI

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte

ALGHERO - ROMA - ALGHERO
ALGHERO - MILANO - ALGHERO
CAGLIARI - ROMA - CAGLIARI
CAGLIARI - MILANO - CAGLIARI
CAGLIARI - BOLOGNA - CAGLIARI
CAGLIARI - TORINO - CAGLIARI
CAGLIARI - VERONA - CAGLIARI
OLBIA - ROMA - OLBIA
OLBIA - MILANO - OLBIA
OLBIA - BOLOGNA - OLBIA
OLBIA - TORINO - OLBIA
OLBIA - VERONA - OLBIA
dovranno fornire una capacita' minima di 150 posti ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte
ALGHERO - BOLOGNA - ALGHERO
ALGHERO - PISA - ALGHERO
CAGLIARI - PISA - CAGLIARI
CAGLIARI - NAPOLI - CAGLIARI
dovranno fornire una capacita' minima di 130 posti ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte
ALGHERO - TORINO - ALGHERO
CAGLIARI - PALERMO - CAGLIARI
dovranno fornire una capacita' minima di 35 posti ciascuno

   3.1.  - L'intera capacita' di ciascun aeromobile utilizzato, anche
se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovra'
essere  messa  in  vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun
contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti.
   3.2  -  Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale
prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa
agevolata  nonostante  la  disponibilita'  di  posti sull'aeromobile,
verranno  considerate  inadempimento  grave  del  rispetto del regime
onerato e saranno di conseguenza sanzionate.

   4. TARIFFE

   4.1  -  La  struttura  tariffaria  per  tutte le rotte interessate
include:

- una  tariffa  agevolata  massima  che e' quella massima applicabile
  alle categorie agevolate di seguito indicate;
- una tariffa non agevolata massima che e' quella massima applicabile
  a  tutti  i  passeggeri  non  appartenenti a categorie agevolate. I
  vettori  che  accetteranno  gli  oneri  si  impegnano ad articolare
  questa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita
  di  un  congruo  numero  di  biglietti speciali e scontati, tale da
  conseguire  un prezzo medio di vendita significativamente inferiore
  alla tariffa non agevolata massima.


           Tratta               Tariffa        Tariffa
           onerata              agevolata    non agevolata
                                massima        massima

       Alghero - Roma           37,00          100,00
       Alghero - Milano         47,00          130,00
       Alghero - Bologna        57,00          140,00
       Alghero - Torino         57,00          140,00
       Alghero - Pisa           57,00          140,00
       Cagliari - Roma          37,00          100,00
       Cagliari - Milano        47,00          130,00
       Cagliari - Bologna       57,00          140,00
       Cagliari - Torino        57,00          140,00
       Cagliari - Pisa          57,00          140,00
       Cagliari - Verona        57,00          140,00
       Cagliari - Napoli        57,00          140,00
       Cagliari - Palermo       37,00          100,00
       Olbia - Roma             37,00          100,00
       Olbia - Milano           47,00          130,00
       Olbia - Bologna          57,00          140,00
       Olbia - Torino           57,00          140,00
       Olbia - Verona           57,00          140,00

   4.2  - Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al
netto  delle  tasse  ed  oneri  aeroportuali e della crisis surcharge
dell'importo  massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o
si  ridimensionino  le condizioni che hanno condotto all'applicazione
della   crisis   surcharge,   questa   dovra'   essere  cancellata  o
proporzionalmente  ridotta.  Alle  tariffe indicate non potra' essere
applicata  alcuna  altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia
la terminologia con la quale viene indicata.
   4.3 - La tariffa agevolata e' senza limitazioni, ad essa non sara'
applicabile  alcuna  restrizione,  ne'  alcuna  penale  per cambio di
data/ora/biglietto,  ne'  alcuna  penale  per il rimborso, purche' le
modifiche  o  le richieste di rimborso vengano effettuate prima delle
48  ore  che  precedono  la  partenza.  Oltre  tale termine e fino al
momento  della  partenza,  le  modifiche ed il rimborso comporteranno
l'applicazione di una penale forfettaria di 10 euro.
   4.4 - Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione
e  vendita  dei  biglietti  che  risulti completamente gratuita e non
comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.
   4.5  -  Ogni  anno,  a  decorrere  dal  1 gennaio 2006, gli organi
competenti  rivedono  le  tariffe  indicate  sulla  base del tasso di
inflazione  dell'anno  precedente  calcolato  sulla  base dell'indice
generale   ISTAT/FOI  dei  prezzi  al  consumo.  La  revisione  viene
comunicata  a  tutti  i  vettori che operano sulle rotte in questione
applicando  le  tariffe  in  esame e viene portata a conoscenza della
Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUUE.
   4.6 - In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella
media  rilevata  a  partire  dal  secondo semestre 2004 del costo del
carburante,  le  tariffe  devono  essere  modificate  percentualmente
rispetto  alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del
costo   del   carburante   sui   costi   di  esercizio  del  vettore.
All'eventuale  adeguamento  delle  tariffe  procede semestralmente il
Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  d'intesa  con  il
Presidente  della  Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una
istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un
rappresentante  nominato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture e dei
Trasporti,  da uno nominato dall'ENAC e da uno nominato dalla Regione
Autonoma  della  Sardegna.  In  caso  di aumento oltre la percentuale
indicata,  il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura
di  adeguamento  su  segnalazione  dei  vettori  operanti sulle linee
onerate;  in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel
corso  dell'istruttoria  di cui sopra deve sentire i vettori operanti
sulle  linee  onerate.  L'eventuale adeguamento tariffario decorrera'
dal semestre successivo a quello della rilevazione.
   4.7  -  Gli  aumenti tariffari di qualsiasi entita' ed a qualsiasi
titolo  imposti,  determinati  al  di  fuori  delle  procedure  sopra
indicate, sono da considerare illegittimi.
   4.8  -  Le  tariffe  agevolate,  nella  misure  sopra specificate,
dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:

- ai residenti in Sardegna;
- ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
- al coniuge ed ai figli dei nati in Sardegna:
- ai disabili *;
- ai giovani dai 2 ai 21 anni *;
- agli anziani al di sopra dei 70 anni *;
- agli studenti universitari fino al compimento del 27 anno di eta*.

   *  Senza  alcuna  discriminazione  legata  al luogo di nascita, di
residenza e nazionalita'.

   I  bambini  al  di  sotto  dei  due  anni  viaggiano gratis se non
occupano il posto a sedere

   5. CONTINUITA' DEI SERVIZI

   Ai  sensi  dell'art.  4.,  n.  1,  lett. c) del Regolamento CEE n.
2408/92  il  vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio
per  un  periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non puo' sospenderli
senza  preavviso  di  almeno  6  mesi  da comunicare all'ENAC ed alla
Regione Autonoma della Sardegna.
   5.1.  -  Al  fine  di  garantire,  la  continuita',  regolarita' e
puntualita'  dei  voli,  i  vettori che accettano i presenti oneri di
servizio pubblico

- si  impegnano  ad  effettuare  per  ciascun  anno  il  98% dei voli
  previsti  nei  programmi  operativi,  con  un  margine  massimo  di
  cancellazioni pari al 2%;
- si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale
  5.000  euro  per  ogni  volo  eccedente  la  percentuale  annua  di
  cancellazioni  del  2%.  Le  somme  percepite  in tal senso saranno
  accantonate  nel  capitolo  di  bilancio per il finanziamento della
  continuita' territoriale della Sardegna;
- si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85% dei voli puntuali
  entro i 20' rispetto all'orario stabilito;
- si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore
  ai 20', un credito di 15,00 euro da utilizzare per l'acquisto di un
  biglietto successivo.

   5.2.  - Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i
voli cancellati e quelli il cui ritardo e' dovuto a condizioni meteo,
a  scioperi  o  ad  eventi  comunque  collocati  al  di  fuori  della
responsabilita' e/o dal controllo del vettore.

   6. SANZIONI

   La  sospensione  del  servizio senza preavviso o con preavviso non
conforme  a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e
pecuniarie,  il  cui  ammontare terra' conto del pregiudizio arrecato
alla   Pubblica   Amministrazione   e   del   danno   cagionato  alla
collettivita' dei passeggeri.
   6.1.  -  Al  fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti
oneri   da   parte   dei  vettori  accettanti,  e'  istituito  presso
l'Assessorato  ai  Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il
Comitato  paritetico  per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri
di  servizio  (d'ora  in avanti Comitato paritetico di monitoraggio),
del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale
dei  Trasporti,  uno  dal  Ministero,  uno dall'ENAC, uno per ciascun
vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

6.2. - Il Comitato paritetico di monitoraggio:

- e'  presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce
  di  regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal
  Presidente;
- si   avvale   delle   informazioni   raccolte  dalle  Direzioni  di
  Circoscrizione  Aeroportuale  della  Sardegna,  dalle  Societa'  di
  gestione  aeroportuale,  da  cittadini singoli o da associazioni di
  consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;
- riscontra  eventuali  inosservanze  agli  obblighi  imposti  con  i
  presenti  oneri  di  servizio,  le  documenta  e  propone  all'ENAC
  l'adozione di misure per ripristinare la regolarita' del servizio o
  irrogare   le  sanzioni  del  caso.  suggerendone  la  tipologia  e
  l'entita'.

7. DECORRENZA TERMINI

   Gli  oneri  di  servizio  pubblico contenuti nel presente Allegato
diventano obbligatori a decorrere dal 1 gennaio 2005, con scadenza al
31 dicembre 2007.

   8. PRESENTAZIONE - ACCETTAZIONE

   I  vettori  che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico
contenuti  nel presente documento, devono presentare, entro 15 giorni
dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea    della    comunicazione    della    Commissione    relativa
all'imposizione  dei  citati  oneri, formale accettazione dell'intero
contenuto   del   presente  allegato  all'ENAC,  Ente  Nazionale  per
l'Aviazione Civile, via del Castro Pretorio 118 - 00185 Roma.