Art. 2.
  La   Banca  d'Italia  provvedera'  alle  attivita'  necessarie  per
l'attuazione  dell'operazione  di  cui  al  precedente  articolo,  da
effettuarsi  secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al
presente decreto, e per gli importi ivi indicati.
  Nell'eventualita'  che  i  conti  in  titoli  degli  aventi diritto
presentino, in relazione ai citati certificati di credito, un importo
inferiore  rispetto  a  quello  indicato nell'elenco, l'operazione di
rimborso sara' portata a termine per tale minore importo.
  La  Banca  d'Italia  stessa dara' comunicazione al Dipartimento del
Tesoro,   ad   operazione   effettuata,   delle  relative  risultanze
contabili, per capitale ed interessi.