Art. 2. La Banca d'Italia provvedera' alle attivita' necessarie per l'attuazione dell'operazione di cui al precedente articolo, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati. Nell'eventualita' che i conti in titoli degli aventi diritto presentino, in relazione ai citati certificati di credito, un importo inferiore rispetto a quello indicato nell'elenco, l'operazione di rimborso sara' portata a termine per tale minore importo. La Banca d'Italia stessa dara' comunicazione al Dipartimento del Tesoro, ad operazione effettuata, delle relative risultanze contabili, per capitale ed interessi.