Art. 3.
  I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e
le   relative   rendicontazioni   sono  regolati  dalle  disposizioni
contenute  nel  decreto ministeriale del 27 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
  In  applicazione  dell'art.  39  del  decreto legislativo 24 giugno
1998,  n.  213,  tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le
operazioni  di  cui  al  presente  decreto,  nonche'  i  conti  e  la
corrispondenza  della  Banca  d'Italia,  sono  esenti  da  imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.