Art. 3. I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998. In applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.