Art. 14.
 Le comunicazioni all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
  1. I dati informatici relativi agli appalti di lavori aggiudicati o
affidati dalla camera di commercio sono trasmessi, in via telematica,
all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, presso la Sezione
centrale   o   le  Sezioni  regionali  dell'Osservatorio  dei  lavori
pubblici, con le modalita' stabilite dall'Autorita' stessa.
  2.  Agli  adempimenti,  di cui al comma 1, provvede il responsabile
del procedimento, nominato dalla camera di commercio.
  3.  Infocamere,  societa'  consortile  per  azioni  delle camere di
commercio,  e'  autorizzata,  in  applicazione dell'art. 4, comma 15,
della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, a definire con l'Osservatorio
dei  lavori  pubblici, anche a mezzo convenzione, il collegamento per
la  trasmissione,  su  supporto  informatico o in via telematica, dei
dati relativi alle imprese appaltatrici dei lavori di cui all'art. 2,
comma 1, della legge.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2004
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco