Art. 14. Le comunicazioni all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici 1. I dati informatici relativi agli appalti di lavori aggiudicati o affidati dalla camera di commercio sono trasmessi, in via telematica, all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, presso la Sezione centrale o le Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, con le modalita' stabilite dall'Autorita' stessa. 2. Agli adempimenti, di cui al comma 1, provvede il responsabile del procedimento, nominato dalla camera di commercio. 3. Infocamere, societa' consortile per azioni delle camere di commercio, e' autorizzata, in applicazione dell'art. 4, comma 15, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a definire con l'Osservatorio dei lavori pubblici, anche a mezzo convenzione, il collegamento per la trasmissione, su supporto informatico o in via telematica, dei dati relativi alle imprese appaltatrici dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2004 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco